LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo I
 Disposizioni in materia di finanze
Art. 1
 (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 10/2013)
1.
Al comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), sono aggiunte infine le parole: <<, fermo restando il limite di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)>>.

Art. 2
 (Nuovo termine di presentazione della documentazione per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale)
1. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 7 ter, comma 3 ter, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del "Programma Regionale Obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), su richiesta degli enti beneficiari dei finanziamenti di cui alla graduatoria approvata con decreto 13 dicembre 2023, n. 60814/GRFVG e successivi scorrimenti disposti con provvedimenti successivi del Direttore dell'Unità operativa specialistica gestione risorse comunitarie FESR e programmi regionali integrativi, gli Enti di decentramento regionale sono autorizzati a disporre un nuovo termine per la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 19, comma 1, dell'Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 1224. Per le finalità di cui al periodo precedente gli enti beneficiari presentano apposita istanza all'Ente di decentramento competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 10/2012)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Fino all'emanazione del decreto previsto all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016, in materia di limiti ai compensi dei componenti degli organi, dei dirigenti e dei dipendenti delle società a controllo pubblico, ferme restando le dovute ponderazioni in ordine alla complessità operativa delle società e la previsione dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), in materia di compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate, il trattamento economico annuo onnicomprensivo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari per l'intero organo amministrativo delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, non supera la misura dell'80 per cento del limite massimo previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016.>>.

2. La disposizione prevista dall'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 10/2012, come aggiunta dal comma 1, trova applicazione dal primo rinnovo degli organi amministrativi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
 (Partecipazione di Friulia SpA alla società Agorai Innovation Hub SpA)
1. La Finanziaria regionale Friulia SpA è autorizzata a partecipare al capitale sociale della società Agorai Innovation Hub SpA, con sede in Trieste, nel ruolo di holding previsto dall'articolo 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), in conformità ai principi europei in materia di aiuti di Stato e al fine di svolgere ricerca applicata congiuntamente ad altre società industriali per supportare la trasformazione e la transizione al digitale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale di Friulia SpA nel limite massimo di 20 milioni di euro.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di 4 milioni di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 16 milioni di euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Capo II
 Disposizioni in materia di attività produttive e turismo
Art. 5
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 3/2015)
1.
Al comma 1 ter dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), dopo le parole <<di competenza dei consorzi>> sono inserite le seguenti: <<ovvero nei Comuni soci dei medesimi consorzi>>.

Art. 6
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 2/2022)
1.
Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), le parole <<start up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>>.

Art. 7
 (Disposizione transitoria per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale 21/2016)
1. Al fine di promuovere l'attività delle associazioni Pro loco, l'insediamento e il funzionamento dei relativi uffici, nonché l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco, in deroga a quanto previsto all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), con riferimento alla sola annualità 2025, possono essere ammesse a finanziamento anche le associazioni Pro loco prive del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della suddetta legge regionale 21/2016.
2. Per la finalità di cui al comma 1 il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), per la sola annualità 2025, presenta la proposta di graduatoria per il riparto delle risorse di cui all'articolo 11 della legge regionale 21/2016 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21/2016 e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 8
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18/2021)
1.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 18 (Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di artigianato un tavolo tecnico composto da funzionari dell'Amministrazione regionale e da esperti delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2002 e delle associazioni di categoria del comparto della ristorazione con il compito di individuare ulteriori caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori dello stesso, promuovendone inoltre la commercializzazione. La partecipazione al tavolo tecnico degli esperti delle organizzazioni degli artigiani e delle associazioni di categoria predette non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.>>.

Art. 9
 (Conferma contributo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di Myro Communications s.n.c. il contributo già concesso relativamente al Film Fund 2021, e parzialmente liquidato nella misura del 50 per cento a titolo di anticipazione, per la realizzazione del progetto denominato "Istruzioni per il prossimo millennio", di cui al decreto del Direttore centrale attività produttive 10 settembre 2024, n. 42614/GRFVG.
Art. 10
 (Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993)
1.
Dopo il comma 4 octies dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è inserito il seguente:
<<4 novies. Le opere incluse nel "Programma triennale di investimento" di cui al comma 4 quinquies sono autorizzate ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).>>.

Art. 11
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/2024)
1.
Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale), la parola: <<2007>> è soppressa.

Capo III
 Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna
Art. 12
 (Contributi alle imprese agricole per gli impianti fotovoltaici)
1. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità sottese alla disciplina dei contributi per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 3, comma 42, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), e a quanto disciplinato dal bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2023, n. 1371 (Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'istallazione di impianti fotovoltaici), alla luce delle evoluzioni tecniche e tecnologiche nel frattempo intervenute, il Servizio competente è autorizzato:
a) a liquidare il contributo determinato d'ufficio per le spese di rifacimento e smaltimento delle coperture di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del bando nel limite della somma rendicontata, anche nei casi di realizzazione di impianti con pannelli di superficie inferiore a 6 metri quadri per kilowatt picco;
b) a prorogare, su richiesta motivata del beneficiario e per un periodo massimo di un anno, il termine per la presentazione della documentazione comprovante il collaudo e l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici qualora non disponibile in sede di rendicontazione.
Art. 13
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2023)
1.
L'alinea del comma 43 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente: <<I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 42 sono stabiliti con bando approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e in osservanza dei seguenti criteri:>>.

Art. 14
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 15/2000)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, a chilometro zero, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), è inserito il seguente:
<<2 bis. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.>>.

Art. 15
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/2000)
1.
Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 è aggiunta la seguente:
<<c bis) della dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per la concessione degli aiuti "de minimis".>>.

Art. 16
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22/2022)
1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale.>>;

b)
al comma 16 le parole <<25.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<50.000 euro>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 22/2002, in relazione a quanto disposto dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 17
 (Modalità per la concessione di contributi con fondi comunitari in materia vitivinicola)
1. Al fine di garantire la tempestiva applicazione dei regimi di sostegno comunitario nel settore vitivinicolo, dall'annata vitivinicola 2026-2027, la concessione dei seguenti incentivi avviene con le procedure di cui all'articolo 30, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):
a) ristrutturazione e riconversione vigneti di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la redazione dei piani strategici della politica agricola comune (PAC);
b) investimenti di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;
c) promozione sui mercati dei paesi terzi di cui all'articolo 58, comma 1, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115.
Art. 18
 (Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 53/1981)
1. All'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<le armi in dotazione>>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Al personale del Corpo forestale regionale sono forniti dall'Amministrazione regionale l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento necessari all'espletamento dei servizi e delle mansioni.>>;

c)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Il Comandante del Corpo forestale regionale individua con proprio decreto:
a) l'uniforme e l'equipaggiamento che costituiscono la dotazione individuale e di reparto;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità d'impiego dell'uniforme, ivi comprese le modalità di impiego dei distintivi determinati ai sensi del comma 3 ter;
c) le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego dell'equipaggiamento;
d) i registri da tenersi presso le stazioni forestali per la documentazione dei servizi e delle attività svolte.
3 ter. La Giunta regionale determina con deliberazione i distintivi corrispondenti ai gradi e i distintivi correlati a particolari incarichi o funzioni.>>;

d)
il comma 6 è abrogato.

2. Fino all'adozione del decreto del Comandante del Corpo forestale di cui all'articolo 56, comma 3 bis, della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, lettera c), continua ad applicarsi il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 56, comma 6, della medesima legge regionale nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2024)
1.
Al comma 63 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), le parole <<Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)>>.

Art. 20
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29/2018)
1.
Al comma 13 ter dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole: <<può sostenere le spese fino al 31 dicembre 2024 e>> sono soppresse.

Art. 21
 (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28/2002)
1. All'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<c) il revisore legale.>>.

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il revisore legale è individuato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura. Il revisore supplente è individuato dal Consiglio dell'Associazione. Il revisore legale e il relativo supplente sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e durano in carica cinque anni. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.>>.

Art. 22
 (Modifiche all'articolo 28 ante bis della legge regionale 28/2002)
1. All'articolo 28 ante bis della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<sincronizzare le scadenze>> sono sostituite dalle seguenti: <<razionalizzare le operazioni di voto per il rinnovo>> e ovunque ricorra la parola <<2021>> è sostituita dalla seguente: <<2027>>;

b)
il comma 1 bis è abrogato.

Art. 23
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2024)
1. Al comma 90 dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: <<ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)>> sono soppresse;

b)
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: <<L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili.>>.

Art. 24
 (Anticipazioni di cassa all'Organismo Pagatore Regionale)
1. Al fine di garantire la piena corresponsione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Organismo Pagatore Regionale (OPR FVG) anticipazioni per sopperire alle carenze di cassa derivanti da temporanei ritardi nei versamenti delle quote dei fondi europei e statali.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono concesse su richiesta del Direttore di OPR FVG. Gli atti amministrativi con cui vengono disposte le anticipazioni devono prevedere il rientro delle stesse a favore del bilancio regionale, senza interessi, entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono disposte.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2, previste in 10 milioni di euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
Capo IV
 Disposizioni in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Art. 25
 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 19/2012)
1. All'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione di carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<a) gli impianti e gli interventi di cui all'allegato C, sezione I, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);>>;

b)
la lettera a bis) è abrogata.

Art. 26
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 19/2012)
1.
Il comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 19/2012 è sostituito dal seguente:
<<8. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 190/2024, al procedimento relativo all'istanza di autorizzazione unica per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 2 a 12 e 14, del decreto legislativo 190/2024, anche qualora sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera i), della legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale). Al medesimo procedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 13 e 15, ove compatibili con le norme del decreto legislativo 190/2024.>>.

Art. 27
 (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 19/2012)
1. All'articolo 20 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è abrogato;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Nei procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), la struttura regionale competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, esperiti gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli relativi alla preferenza tra le domande concorrenti ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), emette una dichiarazione di assenso al rilascio della concessione che attesta la sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione medesima. La dichiarazione di assenso è condizione di procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 13.>>.

Art. 28
 (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 19/2012)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2012 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, si applicano ai procedimenti autorizzatori unici avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali) sino al completo adeguamento della legislazione regionale in materia di energia ai principi del decreto legislativo 190/2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto.>>.

Art. 29
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11/2015)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera l) sono aggiunte infine le seguenti parole: <<. Non costituiscono corpo idrico superficiale i compluvi naturali montani caratterizzati da assenza di sorgente e dispersione superficiale nel terreno>>;

b)
dopo la lettera vv) è aggiunta la seguente:
<<vv bis) sinkhole naturale: dissesto idrogeologico assimilato a dissesto franoso dovuto a sprofondamento o a collasso naturale improvviso che può dare origine a voragini generalmente di forma sub-circolare a diametro variabile.>>.

Art. 30
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11/2015 è aggiunta la seguente:
<<f bis) il Catasto regionale dei sinkhole naturali, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, avente quale centro di rilevamento principale la struttura regionale competente in materia di geologia, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali attuali o storiche inerenti a tali fenomeni anche tramite archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica e l'individuazione di una metodologia per la valutazione corretta della loro pericolosità e rischio idrogeologico.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f bis), della legge regionale 11/2015, come aggiunta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 31
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/2015)
1.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11/2015 è sostituita dalla seguente:
<<c) l'individuazione e il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 11;>>.

Art. 32
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 11/2015)
1. All'articolo 11 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica <<(Programmazione degli interventi)>> è sostituita dalla seguente: <<(Individuazione degli interventi)>>;

b)
l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: <<Con decreto del direttore della struttura regionale competente per materia sono individuati, con cadenza almeno annuale, in attuazione dei criteri del regolamento di cui al comma 2 bis, gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio, che comprendono:>>;

c)
all'alinea del comma 2 le parole <<Il Programma di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il decreto di cui al comma 1>>;

d)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), con regolamento sono definiti i criteri di priorità degli interventi di cui al comma 1, sulla base delle indicazioni e delle metodologie contenute negli atti previsti all'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.>>;

e)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per le finalità di cui al comma 1 e per il monitoraggio finanziario degli interventi, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli enti individuati quali soggetti attuatori presentano alla struttura regionale competente lo stato di attuazione degli interventi e l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa.>>;

f)
al comma 5 le parole <<nel Programma di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel decreto di cui al comma 1>>;

g)
al comma 6 le parole <<inseriti nel Programma di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<previsti nel decreto di cui al comma 1>>;

h)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi individuati dal decreto di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.

Art. 33
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo la lettera m bis) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 11/2015 è aggiunta la seguente:
<<m ter) i criteri e i contenuti del Catasto regionale dei sinkhole naturali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f bis).>>.

Art. 34
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 11/2015)
1. All'articolo 15 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 1 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono aggiunte le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>>;

b)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. I Comuni esercitano le funzioni attribuite anche nelle forme previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).>>.

Art. 35
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 11/2015)
1. All'articolo 16 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 1 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>>;

b)
all'alinea del comma 2 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>>;

c)
all'alinea del comma 3 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>>;

d)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Al fine di garantire il coordinamento delle funzioni e delle attività, i Consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano ai Comuni competenti e alla Regione il cronoprogramma degli interventi previsti nell'anno successivo sui corsi d'acqua di classe 5 e ogni sua successiva modifica.>>;

e)
al comma 9 le parole <<Programma regionale degli interventi>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto di cui all'articolo 11, comma 1>> e le parole <<articolo 11, comma 10.>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 11, comma 6.>>.

Art. 36
 (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 11/2015)
1. All'articolo 34 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'alinea del comma 4 è sostituito dal seguente: <<Con il decreto di cui all'articolo 11, comma 1, gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi inseriti nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa sono classificati in:>>;

b)
all'alinea del comma 5 le parole <<Il Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il decreto di cui all'articolo 11, comma 1,>>.

Art. 37
 (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 11/2015 è inserito il seguente:
<<4 bis. Qualora l'istanza di rinnovo delle concessioni di cui al comma 2 sia presentata tardivamente e comunque entro diciotto mesi dalla scadenza, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 56, comma 13 ter.>>.

Art. 38
 (Modifica all'articolo 56 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il comma 13 bis dell'articolo 56 della legge regionale 11/2015 è inserito il seguente:
<<13 ter. Nei casi di cui all'articolo 48, comma 4 bis, si applica una sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, comma 13 ter, della legge regionale 11/2015, come inserito dal comma 1, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 39
 (Modifica all'articolo 57 della legge regionale 11/2015)
1.
Al comma 5 dell'articolo 57 della legge regionale 11/2015 dopo le parole <<commi 11, 13,>> sono inserite le seguenti: <<13 bis, 13 ter,>>.

Art. 40
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2016)
1. All'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 bis dopo le parole <<dell'attività estrattiva>> sono inserite le seguenti: <<, per un volume non superiore a quello autorizzato per la stessa categoria di sostanza minerale,>>;

b)
al comma 6 le parole <<sostanze minerali strategiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<cave o ai lotti delle stesse che presentano una percentuale di sostanza minerale strategica non inferiore al 60 per cento del volume complessivamente autorizzato>>.

Art. 41
 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12/2016)
1.
Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2016 sono aggiunte infine le seguenti parole: <<L'efficacia del decreto di trasferimento dell'autorizzazione è sospesa sino al trasferimento della titolarità della garanzia fidejussoria o alla prestazione di una nuova garanzia.>>.

Art. 42
 (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 12/2016)
1. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole <<articolo 10, comma 3, lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 10, comma 3, lettere b) e c), e comma 3 bis>>;

b)
alla lettera c) dopo le parole <<lotti funzionali>> sono inserite le seguenti: <<o porzioni perimetrali della cava>>.

Art. 43
 (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2016)
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2016 è inserita la seguente:
<<c bis) cessazione della garanzia fidejussoria;>>.

Art. 44
 (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 12/2016)
1.
Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 12/2016 le parole <<nella mancata esecuzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'esecuzione>>.

Art. 45
 (Modifica all'articolo 35 della legge regionale 12/2016)
1.
Il comma 4 bis dell'articolo 35 della legge regionale 12/2016 è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, commi 4 e 6, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 1/1984. La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto e con riferimento al medesimo provvedimento di autorizzazione, per non più di due volte, a condizione che il soggetto autorizzato abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.>>.

Art. 46
 (Modifica all'articolo 14 bis della legge regionale 4/2023)
1.
Al comma 6 dell'articolo 14 bis della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), dopo la parola <<nazionali>> sono inserite le seguenti: <<e regionali>>.

Art. 47
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7/2024)
1.
Al comma 70 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), le parole <<, alla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino alla definizione, con sentenza inoppugnabile, dei giudizi di cui al comma 66>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi da 66 a 70, della legge regionale 7/2024 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 48
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13/2024)
1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 le parole <<Direttore della struttura competente in materia di risorse idriche>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo>>;

b)
l'alinea del comma 15 è sostituito dal seguente: <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni, degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, laddove applicabile, contributi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici ubicati nel territorio regionale di proprietà del Comune, adibiti a uso pubblico, e degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali destinati a uso istituzionale, concernenti:>>;

c)
al comma 16 le parole <<entro centoventi giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro centottanta giorni>>;

d)
al comma 17 dopo le parole <<I Comuni>> sono inserite le seguenti: <<, gli enti e le Università di cui al comma 15>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 15, della legge regionale 13/2024, come modificato dalla lettera b) del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 49
 (Piani comunali di illuminazione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per l'approvazione dei piani comunali di illuminazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), ai Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato i piani comunali di illuminazione o la documentazione afferente la rendicontazione oltre i termini fissati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres. (Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15).
Capo V
 Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio
Art. 50
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 66/1991)
1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. La torre dell'orologio, facente parte del complesso castellano in quanto storicamente e artisticamente connesso agli immobili che lo costituiscono e non rientrante nella perimetrazione di cui al comma 2 in quanto proprietà indivisa già oggetto di recupero, segue il regime proprietario degli altri immobili facenti parte del compendio castellano. Il Comune di Colloredo di Monte Albano provvede all'aggiornamento conseguente presso i competenti registri immobiliari.
5 ter. Per l'assegnazione delle unità immobiliari del compendio castellano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), nel rispetto della distribuzione organica degli spazi, si applica il criterio della superficie utile residenziale più prossima a quella calcolata secondo i parametri della legge regionale 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. (Determinazione dei parametri relativi alle esigenze abitative dei nuclei familiari, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63). Nel caso di assegnazioni di più unità immobiliari al singolo nucleo familiare, per l'individuazione di quelle a titolo gratuito, se previste, ovvero nell'eventuale fattispecie di cui all'articolo 27, comma 17 bis, della legge regionale 63/1977, il criterio applicabile è quello della minor differenza tra le superfici utili residenziali effettive e quelle calcolate secondo i parametri della legge regionale 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 066/1978.>>.

b)
il comma 8 sexies è sostituito dal seguente:
<<8 sexies. Il Sindaco notifica ai proprietari o ai loro aventi causa e ai titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari espropriate ai sensi del comma 5, l'invito a esercitare, entro sessanta giorni dalla notifica, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite ed esclusivamente ubicate nei corpi di fabbrica denominati rispettivamente Mastio e Casetta Nievo, come previsto dal comma 8 bis. L'esercizio del diritto di prelazione comporta l'accettazione irrevocabile dell'acquisto dell'unità immobiliare alle condizioni indicate nell'invito notificato.>>;

c)
dopo il comma 8 sexies, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, sono aggiunti i seguenti:
<<8 septies. La cessione dell'unità immobiliare avviene con atto notarile e il corrispettivo stabilito deve essere versato alla Regione al momento della consegna dell'immobile.
8 octies. I beneficiari sono obbligati, altresì, a mantenere la proprietà dell'immobile assegnato, a non locarlo né alienarlo, per un periodo di dieci anni dalla data di cessione di cui al comma 8 septies. L'inosservanza di tali obblighi comporta la decadenza dal contributo riconosciuto ai beneficiari e il conseguente obbligo di integrare il corrispettivo versato alla Regione per un importo equivalente maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.>>.

Art. 51
 (Modifica all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002)
1.
Al comma 5 dell'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo la lettera d ter) è aggiunta la seguente:
<<d quater) soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), in possesso dei necessari requisiti, limitatamente ai lavori di cui al comma 6, lettera d), riguardanti infrastrutture funzionali all'esercizio delle attività di trasporto pubblico locale.>>.

Art. 52
 (Modifica all'articolo 63 della legge regionale 14/2002)
1.
Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 14/2002 sono aggiunte infine le seguenti parole: <<Nel caso di opere che prevedano inerbimento, lo stesso va eseguito mediante l'utilizzo di miscugli apistici contenenti sementi di piante nettarifere o pollinifere al fine di favorire l'impollinazione e contribuire alla biodiversità, nonché al miglioramento estetico del territorio.>>.

Art. 53
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 1/2005)
1. All'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 140, dopo le parole <<legge 47/2004,>> sono inserite le seguenti: <<del successivo decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonché dell'ulteriore normativa di riferimento vigente>>, le parole <<alle Aziende concessionarie del servizio del trasporto pubblico locale>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 17 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 23 (Attuazioni del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità),>> e le parole <<di specifico regolamento da assumersi ai sensi della legge regionale 7/2000.>> sono sostituite dalle seguenti: <<del piano di riparto approvato con decreto ministeriale per l'esercizio di riferimento, entro sessanta giorni dalla data di accreditamento delle risorse statali trasferite.>>;

b)
il comma 141 è abrogato.

Art. 54
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2005)
1. All'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 1 la parola <<reclinabili>> è sostituita dalla seguente: <<ergonomici>>;

b)
alla lettera c) del comma 1 le parole: <<rispetto al totale del parco autobus di cui alla lettera a)>> sono soppresse;

c)
al comma 2 la parola: <<a),>> è soppressa.

Art. 55
 (Modifica all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007)
1.
Al comma 1 ter dell'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono aggiunte infine le seguenti parole: <<espropriativo che non comporti modifiche alle previsioni azzonative e normative dello strumento urbanistico>>.

Art. 56
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 23/2007)
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo le parole <<delle infrastrutture>> sono inserite le seguenti: <<, anche tranviarie,>> e dopo le parole <<di cui all'articolo 13>> sono aggiunte le seguenti: <<anche mediante la delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 ter, comma 5, lettera d quater), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)>>.

Art. 57
 (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)
1.
La lettera k bis) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è sostituita dalla seguente:
<<k bis) tendostrutture e tensostrutture non temporanee, anche ancorate al suolo, purché facilmente rimovibili senza opere di demolizione, destinate allo svolgimento di attività sportive e, se previsto, soggette alle autorizzazioni stabilite dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in deroga ai vincoli di inedificabilità relativi a fasce di rispetto stradali, qualora realizzate in strutture sportive già esistenti al 18 dicembre 2009 e operanti nell'attività;>>.

Art. 58
 (Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009)
1.
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009 le parole: <<ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture>> sono soppresse.

Art. 59
 (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 39 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 prima delle parole <<Gli interventi di cui al presente comma>> sono inserite le seguenti: <<Fuori dai casi di cui al comma 1 bis,>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari, nel rispetto degli standard urbanistici ed edilizi, se viene assicurato il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985 e successive modifiche.>>.

Art. 60
 (Modifica all'articolo 40 della legge regionale 19/2009)
1.
All'alinea del comma 1 bis dell'articolo 40 della legge regionale 19/2009 le parole <<alla data dell'1 ottobre 1983>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 marzo 2003>>.

Art. 61
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24/2009)
1.
Al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole <<Milano e Roma>> sono inserite le seguenti: <<e su altri collegamenti individuati dalla Giunta regionale>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 62
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2012)
1.
Al comma 9 bis dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), è aggiunto infine il seguente periodo: <<Resta fermo quanto disposto dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.>>.

Art. 63
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/2013)
1.
Dopo il comma 11 quinquies dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015), è inserito il seguente:
<<11 sexies. Le risorse concesse agli Enti locali ai sensi del comma 11 possono essere utilizzate dagli stessi in alternativa, previa autorizzazione della Regione, anche per la stipula di convenzioni con società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per interventi diretti sulle stazioni o aree esterne, per le medesime finalità.>>.

Art. 64
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 1/2016)
1.
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), dopo le parole <<socio-assistenziali>> sono inserite le seguenti: <<e per favorire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella regione Friuli Venezia Giulia degli appartenenti alle forze dell'ordine,>> e dopo le parole <<eventuali graduatorie>> sono inserite le seguenti: <<e requisiti>>.

Art. 65
 (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 1/2016)
1. All'articolo 30 della legge regionale 1/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 dopo le parole <<convivenza more uxorio>> sono inserite le seguenti: <<o dell'unione civile>>;

b)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di non alienazione dell'alloggio, l'alienazione da parte del beneficiario della propria quota di proprietà al coniuge o al convivente more uxorio o alla parte dell'unione civile che continua a risiedere nell'alloggio, qualora intervenga a seguito della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza more uxorio o dell'unione civile, a condizione che l'alienazione intervenga nei dodici mesi precedenti o successivi a tali eventi.>>.

Art. 66
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2016)
1.
Alla lettera j) del comma 7 quater dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), le parole <<dal collegio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'ordine>> e le parole: <<e dei periti industriali laureati>> sono soppresse.

Art. 67
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/2021)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Nelle more dell'istituzione degli enti locali di area vasta, l'uso della sede stradale e delle sue pertinenze lungo la viabilità di competenza degli Enti di decentramento regionale è disciplinato con regolamento regionale.
2 ter. Nelle more dell'istituzione degli enti locali di area vasta, la pubblicità lungo, in prossimità o in vista della viabilità di competenza degli Enti di decentramento regionale è disciplinata con regolamento regionale.>>.

Art. 68
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/2022)
1.
Il comma 89 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente:
<<89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni del territorio regionale per lo svolgimento delle attività necessarie ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 1 luglio 2022, n. 204 (Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti), relativi ai ponti della viabilità comunale, fino alla determinazione della Classe di Attenzione complessiva, come previsto dal "Livello 2 - Analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale", descritto nelle Linee guida di cui all'Allegato A del medesimo decreto.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 89, della legge regionale 22/2022, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 69
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2023)
1.
Al comma 24 dell'articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole: <<sino al 31 dicembre 2024>> sono soppresse.

Art. 70
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8/2024)
1.
Al comma 26 dell'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole <<trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 settembre di ogni annualità>>.

Art. 71
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 13/2024)
1. All'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 12 le parole <<a decorrere dalla data di acquisizione>> sono sostituite dalle seguenti: <<con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione>>;

b)
al comma 46 dopo le parole <<immobili di proprietà>> sono aggiunte le seguenti: <<e sede dell'associazione stessa>>;

c)
al comma 48 dopo le parole <<aventi categoria catastale B>> sono inserite le seguenti: <<o A 10>>.

2. Per le finalità di cui al comma 48 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2024, come modificato dal comma 1, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 72
 (Rimozione di vincoli convenzionali in materia di edilizia residenziale)
1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione o di assegnazione e del canone di locazione degli alloggi, contenuti nelle convenzioni di edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), possono essere rimossi secondo le modalità stabilite dall'articolo 31, commi 49-bis e 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), dopo cinque anni dal certificato di agibilità o dal formarsi del silenzio assenso.
Art. 73
 (Conferma del contributo al Comune di Stregna per demolizione e ricostruzione nuovo immobile da destinare a pubblico servizio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi al Comune di Stregna consistenti, rispettivamente, in 200.000 euro concessi ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto 16 maggio 2022, n. 2026 di competenza del Servizio politiche per la rigenerazione urbana e la qualità dell'abitare della Direzione centrale infrastrutture e territorio, e in 100.000 euro concessi ai sensi dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), con decreto 1 ottobre 2024, n. 46487/GRFVG di competenza del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, per le spese di demolizione dell'immobile ex farmacia di Stregna e relative pertinenze e successiva costruzione di un nuovo immobile da destinarsi a pubblico servizio, comprensive dei costi relativi all'affidamento della progettazione, di indagini geologiche e strutturali e di altre spese tecniche, in luogo dei lavori di manutenzione edilizia dell'immobile ex farmacia ed ex scuola elementare di Stregna.
2. Per le finalità previste dal comma 1 il Comune di Stregna presenta ai Servizi competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa degli interventi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con i provvedimenti di conferma dei contributi, i Servizi competenti fissano, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dei contributi per i lavori di cui al comma 1.
Art. 74
 (Digitalizzazione archivio della ricostruzione post terremoto 1976)
1. Al fine di valorizzare l'esperienza della ricostruzione delle zone colpite dal sisma nell'anno 1976 e il relativo patrimonio documentale, anche in occasione del cinquantesimo anniversario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalle attività di digitalizzazione della documentazione tecnico-scientifica conservata presso il patrimonio archivistico di interesse regionale e locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di un milione di euro per l'anno 2025 e 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 75
 (Anticipazione all'EDR di Udine per viabilità in area interna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all'Ente di decentramento regionale di Udine una quota dell'assegnazione statale concessa nell'ambito della "Strategia nazionale Aree Interne" di cui all'articolo 1, comma 2 quinquies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, nei limiti dell'importo di 977.399 euro, al fine di garantire la conclusione degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne entro la stagione invernale 2025.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa all'EDR di Udine previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
3. L'anticipazione di cui al comma 1 è rimborsata mediante compensazione con l'assegnazione statale spettante per l'annualità 2026.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 977.399 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 3, previste in 977.399 euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
7. In considerazione del disposto di cui al comma 6 è stanziato l'importo di 977.399 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 76
 (Contributo al Comune Forni di Sopra per la realizzazione di una piazza e di un'autorimessa)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Forni di Sopra un contributo straordinario di 1.100.000 euro per la realizzazione di una piazza e di un'autorimessa interrata sull'area su cui si trovava l'ex municipio demolito.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva e cronoprogramma, nonché del relativo quadro economico. Contestualmente alla presentazione della domanda, il Comune rinuncia ai contributi già concessi con decreto 14 dicembre 2022, n. 30124 e con decreto 20 novembre 2024, n. 57907 per l'efficientamento energetico e ristrutturazione dell'"Albergo Ancora".
3. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Capo VI
 Disposizioni in materia di cultura e sport
Art. 77
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13/2019)
1. All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 27 è sostituito dal seguente:
<<27. I contributi di cui al comma 21 sono concessi con procedimento automatico ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>;

b)
il comma 30 è sostituito dal seguente:
<<30. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale provvede con convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.>>.

Art. 78
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2022)
1.
Il comma 76 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente:
<<76. I contributi di cui al comma 69 sono concessi con procedimento automatico ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 79
 (Disposizione transitoria in materia di sistemi bibliotecari)
1. Nelle more della revisione degli standard obiettivo dinamici da utilizzare per la valutazione della qualità dei servizi erogati dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), le biblioteche già individuate come biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari medesimi mantengono tale ruolo anche per l'esercizio in corso.
Art. 80
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2016)
1.
Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità di cui al comma 1 la Biblioteca del Consorzio Culturale del Monfalconese può essere individuata come biblioteca centro sistema, in deroga al requisito di biblioteca di ente locale di cui all'articolo 23 della legge regionale 23/2015.>>.

Art. 81
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2024)
1.
Al comma 167 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), le parole: <<mondiali ed>> sono soppresse e le parole <<per l'acquisto delle attrezzature e dei servizi destinati alla specifica disciplina sportiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il sostegno delle attività di allenamento, delle trasferte e della partecipazione alla competizione sportiva>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 167, della legge regionale 13/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4.
Dopo il comma 196 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2024 è inserito il seguente:
<<196 bis. Il contributo concesso può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi.>>.

Art. 82
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16/2023)
1.
Al comma 54 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo le parole <<Comuni della Regione>> sono inserite le seguenti: <<, nonché agli Enti ai quali è riconosciuta la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, studio, conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico, audiovisivo e fotografico del Friuli Venezia Giulia o comunque di interesse regionale>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 54, della legge regionale 16/2023, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 83
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7/2024)
1.
Al comma 50 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), dopo le parole <<Biblioteche civiche>> sono inserite le seguenti: <<e universitarie>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 50, della legge regionale 7/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 84
 (Disposizioni finanziarie in materia di cultura e sport)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è autorizzata la spesa di 64.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 18/2006 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 85
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 19/2021)
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), le parole <<iniziative di avvicinamento a>> sono sostituite dalle seguenti: <<iniziative di avvicinamento, realizzazione e valorizzazione di>> e dopo le parole <<in relazione all'evento medesimo>> sono aggiunte le seguenti: <<e per la realizzazione di iniziative e di interventi strategici finalizzati a consolidare gli obiettivi di sviluppo di GO! 2025 e a rafforzare il capitale e l'attrattività culturale di tutto il territorio regionale>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 19/2021, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 86
 (Domanda di contributo musei di interesse regionale 2025)
1. Il termine di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 6, comma 17, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), è fissato al 31 luglio 2025.
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 15, della legge regionale 13/2024, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 87
 (Modifiche alla legge regionale 16/2014)
1. All'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<i teatri di rilevante interesse culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<i teatri delle Città di rilevante interesse culturale>>;

b)
al comma 2 le parole <<i teatri di rilevante interesse culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<i teatri delle Città di rilevante interesse culturale>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

d)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

e)
al comma 3 bis le parole <<i teatri di rilevante interesse culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<i teatri delle Città di rilevante interesse culturale>> e le parole: <<, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2,>> sono soppresse.

2. All'articolo 12 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

b)
dopo il comma 2.1 è inserito il seguente:
<<2.1.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

c)
al comma 2 bis le parole <<teatri di rilevante interesse culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<teatri delle Città di rilevante interesse culturale>> e le parole:<<, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3,>> sono soppresse.

3. All'articolo 13 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

b)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.

4. All'articolo 15 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, ripartiti con deliberazione della Giunta regionale tra le varie istituzioni teatrali ospitanti, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna di esse è accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.>> sono soppresse;

b)
il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento di cui al comma 1, nonché i casi di esclusione, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.

5. All'articolo 23 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

d)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

e)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

f)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

g)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

h)
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.

6. All'articolo 24 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

d)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.

7. All'articolo 26 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

c)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

d)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.

8.
Al comma 1 dell'articolo 29 bis della legge regionale 16/2014 dopo la parola <<ulteriori>> sono inserite le seguenti: <<o integrativi>>.

9. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
10. Per le finalità di cui all'articolo 29 bis, comma 1, della legge regionale 16/2014, in relazione alle modiche apportate dal comma 8, è autorizzata l'ulteriore spesa, per l'esercizio 2025, di 28.000 euro, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 88
 (Conferma dei finanziamenti di cui all'articolo 128 della legge regionale 3/2024)
1. La Società Filologica Friulana è autorizzata a confermare i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), per interventi conclusi e rendicontati entro il 28 febbraio 2025.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti beneficiari presentano domanda di conferma alla Società Filologica Friulana entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 89
 (Finanziamento domande di contributo per mutui impianti sportivi)
1. Le domande presentante nel 2024 ai sensi dell'articolo 6, commi da 137 a 143, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), e risultate ammissibili sono finanziate anche per l'esercizio finanziario 2025.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Capo VII
 Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Art. 90
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 1/2003)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è inserito il seguente:
<<1 bis. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 91
 (Modifica all'articolo 36 quinquies della legge regionale 13/2018)
1.
Prima del primo periodo del comma 10 dell'articolo 36 quinquies della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è inserito il seguente: <<Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dai beneficiari, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 92
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 1/2007)
1.
Al comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dai beneficiari, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 93
 (Modifica all'articolo 21 bis della legge regionale 26/2007)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 21 bis della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 94
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 25/2016)
1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 79 le parole <<all'associazione culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Fondazione>> e le parole <<di Ragogna>> sono sostituite dalle seguenti: <<di San Daniele del Friuli>>;

b)
il comma 80 è sostituito dal seguente:
<<80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata annualmente alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 79, della legge regionale 25/2016, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 95
 (Fondazione Scriptorium Foroiuliense - percorsi formativi per "tecnico del segno")
1. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'Amministrazione regionale riconosce la Fondazione Scriptorium Foroiuliense, con sede a San Daniele del Friuli, come struttura atta a svolgere attività didattica e promozionale per lo sviluppo e la conservazione dell'antica arte della calligrafia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Fondazione Scriptorium Foroiuliense realizza percorsi formativi limitatamente al conseguimento della qualificazione di "tecnico del segno", come previsto dal repertorio delle qualificazioni regionali vigenti, sulla base di programmi preventivamente autorizzati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione e con le procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
Art. 96
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2021)
1.
Al comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole <<Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione, anche di eventuali acconti, e di rendicontazione delle spese sostenute.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 97
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 16/2023)
1.
Al comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è aggiunto infine il seguente periodo: <<Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 98
 (Contributo a ITS Academy per borse di studio)
1. Il contributo erogato alle Fondazioni ITS Academy accreditate ad operare in Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), è concesso anche per l'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti al terzo anno del triennio 2022-2025 dei percorsi di istruzione tecnologica superiore finanziati da risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, aventi diritto alla borsa di studio in base ai limiti ISEE e ISPE fissati dal decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito 14 marzo 2024, n. 318 (Aggiornamento per l'anno accademico 2024-2025 dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio).
2. La domanda per la concessione è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 18 e 19 dell'articolo 7 della legge regionale 8/2024.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui comma 3 si provvede per 20.417,21 euro per l'anno 2025 mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per 12.582,79 euro mediante storno per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 99
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18/2005)
1.
Al numero 4) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, al tutela e la qualità del lavoro), le parole <<l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)>> sono sostituite dalle seguenti: <<la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)>>.

Art. 100
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18/2005)
1.
Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2005 le parole <<Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), come inserito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia)>>.

Art. 101
 (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 18/2005)
1.
Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 18/2005 le parole <<dalla legge regionale 41/1996>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla legge regionale 16/2022>>.

Art. 102
 (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 18/2005)
Art. 103
 (Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 18/2005)
1. All'articolo 44 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista>>;

b)
al comma 1 le parole <<centralinisti telefonici privi della vista>> sono sostituite dalle seguenti: <<centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista>>;

c)
alla lettera a) del comma 1 le parole <<o un dirigente>> sono sostituite dalle seguenti: <<o un funzionario>>;

d)
alla lettera b) del comma 1 le parole <<a quella di centralinista telefonico non vedente>> sono sostituite dalle seguenti: <<a quella di centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista>>.

Art. 104
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7/2005)
1.
Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), le parole <<quattro anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque anni>>.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per il Gruppo di lavoro costituito alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 105
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 15/2023)
1.
Il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), è sostituito dal seguente:
<<15. Fino alla conclusione dell'iter istruttorio di riaccreditamento ai sensi del comma 13, agli Enti di formazione accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 2005 si applica la disciplina degli aggiornamenti, revoche o decadenze di cui al medesimo decreto.>>.

Art. 106
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13/2024)
1. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 37 le parole <<Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>;

b)
al comma 90 le parole <<Con il decreto di concessione sono stabilite le condizioni e i termini di rendicontazione e liquidazione.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 107
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24/2019)
1. All'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 67 è sostituito dal seguente:
<<67. Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10, tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali, è assegnata annualmente all'Università degli Studi di Udine e alla Scuola internazionale Superiore di Studi Avanzati - Sissa di Trieste, per le finalità di cui alla predetta legge, una quota aggiuntiva a titolo di perequazione.>>;

b)
dopo il comma 67 è inserito il seguente:
<<67 bis. La domanda per il finanziamento di cui al comma 67 è presentata dall'Università degli Studi di Udine e dalla SISSA di Trieste alla Direzione centrale competente in materia di università entro il 31 marzo di ciascun anno. Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino all'80 per cento dell'importo concesso.>>;

c)
il comma 68 è sostituito dal seguente:
<<68. Le risorse di cui al comma 67 sono ripartite nella misura di 200.000 euro a favore dell'Università degli Studi di Udine e nella misura di 50.000 euro a favore della Scuola internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA di Trieste.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 67, della legge regionale 24/2019, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 108
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 15/2014)
1.
Il comma 19 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), è sostituito dal seguente:
<<19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di università entro il 31 marzo di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa e dal relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 18, della legge regionale 15/2014, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 19, della legge regionale 15/2014, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 109
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 25/2016)
1.
Il secondo periodo del comma 51 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dal seguente: <<Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso per ciascuna annualità.>>.

Art. 110
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 15/2005)
1.
Il comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n.15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007), è sostituito dal seguente:
<<25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 24, della legge regionale 15/2005, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 25 della legge regionale 15/2005, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 111
 (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 1/1993)
1.
Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993), è sostituito dal seguente:
<<4. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 112
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27/2014)
1. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23 dopo le parole <<direttamente coinvolto nelle attività progettuali,>> sono aggiunte le seguenti: <<le spese per prestazione di servizi,>>;

b)
il comma 25 è sostituito dal seguente:
<<25. Con decreto del Direttore competente in materia di ricerca da adottare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza è effettuato il riparto delle risorse regionali tenuto conto delle dimensioni dei progetti presentati e dei risultati attesi. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi richiesti, ciascun contributo è ridotto in misura proporzionale e ogni singolo beneficiario assicura la quota di cofinanziamento necessaria alla copertura di tutti i costi ammissibili del progetto. In assenza di cofinanziamento o nel caso in cui il cofinanziamento non copra l'intero costo ammissibile, i beneficiari possono rideterminare i costi del progetto, a condizione che le attività progettuali non siano modificate in maniera sostanziale. Il costo del progetto non può comunque variare in misura superiore al 20 per cento dei costi ammissibili.>>;

c)
il comma 26 è sostituito dal seguente:
<<26. Il decreto di concessione del Direttore competente in materia di ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso per ciascuna annualità.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 16, della legge regionale 27/2014, tenuto conto di quanto disposto dal comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.210.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 113
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2010)
1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 44 è sostituito dal seguente:
<<44. Per ciascuna annualità di riferimento, il riparto delle risorse a favore dei soggetti di cui al comma 43 è stabilito con decreto del direttore competente in materia di ricerca da adottare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza in misura proporzionale alle spese ammissibili a finanziamento e nel rispetto delle intensità di aiuto. Il contributo di ciascuna annualità è proporzionalmente ridotto in misura uguale per i due soggetti beneficiari qualora le risorse disponibili a bilancio siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo.>>;

b)
dopo il comma 44 è inserito il seguente:
<<44 bis. Il decreto di concessione del direttore competente in materia di ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 114
 (Modifiche alla legge regionale 4/2025)
1. Alla legge regionale 5 marzo 2025, n. 4 (Norme per la definizione dei percorsi formativi dei soggetti operanti nell'ambito della subacquea lavorativa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 1 la parola: <<industriale>> è soppressa e le parole <<come definite>> sono sostituite dalle seguenti: <<negli ambiti definiti>>;

b) all'articolo 2:
1)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Ambiti di applicazione)>>;

2)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le presenti disposizioni si applicano ai percorsi formativi relativi a lavorazioni in immersione in acque marittime o interne, nel campo delle costruzioni di opere civili, energetiche e portuali, della cantieristica navale, della bonifica e manutenzione di fondali e opere marittime, del recupero di relitti, dell'acquacoltura, dell'industria energetica e di estrazione di idrocarburi e, più in generale, di ogni tipo di lavorazione subacquea. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi.>>;

3)
il comma 2 è abrogato;

4)
il secondo e terzo periodo del comma 3 sono soppressi;

c) all'articolo 3:
1)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Competenze e percorsi formativi)>>;

2)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Nel rispetto della normativa statale in materia di professioni, i percorsi formativi di cui alla presente legge hanno ad oggetto le competenze correlate alle attività di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021 (Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze)>>;

3)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 1 è necessario disporre, secondo quanto previsto con le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, di adeguate attrezzature, quali, ad esempio, una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco, una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket, pannello di controllo erogazione d'aria, casco, comunicazioni via cavo, la presenza nella stazione per immersioni di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, la presenza di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, raggiungibile dalla stazione per immersioni entro trenta minuti, o l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa, camera di decompressione e sistemi di trattamento delle miscele impiegate.>>;

4)
i commi da 2 a 8 sono abrogati;

d) all'articolo 4:
1)
al comma 1 le parole <<attività della subacquea industriale, accreditando i centri formativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<attività di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, erogati dagli Enti di formazione accreditati>>;

2)
al comma 3 le parole <<i centri>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli Enti di formazione>>;

3)
il comma 4 è abrogato;

e)
il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di agevolarne la spendibilità sul mercato del lavoro, nonché di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore della subacquea, i titoli conseguiti al termine dei percorsi formativi previsti dalla presente legge rispondono a quanto previsto all'articolo 3, punto 6, del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979.>>;

f) all'articolo 6:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le competenze, le attrezzature e i requisiti per l'accesso ai percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 1.>>;

2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le attestazioni e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito della subacquea di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 possono costituire evidenze ai fini del processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).>>.

Art. 115
 (Proroga call center PiAzZA GOL)
1.
Al comma 1 dell'articolo 148 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), dopo le parole <<1 aprile 2024>> sono inserite le seguenti: <<sino a conclusione del Programma GOL,>>, e le parole: <<della durata di un anno,>> sono soppresse.

Art. 116
 (Azioni di accompagnamento IeFP Filiere tecnologico professionali)
1. Al fine di rispondere alle esigenze educative e professionali delle nuove generazioni, oltre che alle richieste del settore produttivo, secondo gli obiettivi del Piano nazionale Industria 4.0, attraverso la promozione di una offerta formativa in cui venga potenziato il raccordo tra i percorsi di istruzione tecnico-professionale, di istruzione e formazione professionale (IeFP) e degli ITS Academy, i contesti produttivi, il mondo delle imprese, delle professioni e i diversi stakeholder, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale all'Associazione Temporanea d'Impresa Effe.Pi 2027, individuata con decreto del Direttore del Servizio formazione 2 ottobre 2023, n. 44734, come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività formative dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per la realizzazione di un intervento di accompagnamento, di coordinamento, di progettazione e promozione delle filiere formative tecnologico-professionali nel territorio del Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi in raccordo con gli istituti scolastici e ITS aderenti alle filiere.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente capofila dell'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2027 presenta alla Direzione centrale competente in materia di formazione la domanda di contributo, con validità pluriennale, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa.
3. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 117
 (Modifica all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005)
1.
Dopo il comma 3 ter dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è aggiunto il seguente:
<<3 quater. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al comma 3 bis, ai soggetti privati che gestiscono nidi d'infanzia si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.>>.

2. La disposizione di cui all'articolo 15 ter, comma 3 quater, della legge regionale 20/2005, come aggiunta dal comma 1, trova applicazione anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 118
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 13/2018)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è inserito il seguente:
<<1 bis. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'erogazione anticipata dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.>>.

Art. 119
 (Norma transitoria per il 2025 sui contratti di ricerca)
1. Per l'anno 2025, i contributi di cui all'articolo 5, commi dal 29 al 33, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono destinati al finanziamento delle proroghe e dei rinnovi degli assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), nel testo previgente al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che scadono nel 2025, anche in deroga ai limiti di età di cui all'articolo 5, comma 29, della legge regionale 34/2015.
2. Le risorse stanziate per l'anno 2025 sono ripartite in parti uguali tra l'Università degli studi di Trieste e l'Università degli studi di Udine. Qualora il fabbisogno, in sede di domanda, di uno dei due atenei sia inferiore alle somme assegnate, le risorse eccedenti sono destinate alla copertura dell'eventuale maggiore fabbisogno dell'altro ateneo.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 5, comma 30, della legge regionale 34/2015 è presentata dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine alla Direzione centrale competente in materia di alta formazione e università entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione contenente l'illustrazione delle proroghe e dei rinnovi contrattuali e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso. Sono ammissibili a finanziamento le spese necessarie alla proroga e al rinnovo degli assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A sostenute dalla data di decorrenza dei contratti stessi in misura non inferiore al 90 per cento del finanziamento complessivo, nonché le spese di tutoraggio scientifico e le spese generali in misura non superiore rispettivamente al 5 per cento e al 10 per cento del finanziamento complessivo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 120
 (Integrazione risorse per collaborazione con le Università per attività di programmazione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 15, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), è autorizzata l'ulteriore spesa di 42.700 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 8 (Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 121
 (Riapertura del termine per la comunicazione dei piani tariffari)
1. Per l'anno educativo 2025/2026, in deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), il termine per la comunicazione dei piani tariffari è riaperto dal decimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e si chiude perentoriamente entro quindici giorni dalla sua riapertura.
Art. 122
 (Contributo straordinario contenimento rette)
1. Per l'anno educativo 2024/2025 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia che non abbiano già presentato domanda a valere sul Fondo contenimento rette ai sensi del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), entro i termini di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali).
2. Possono presentare domanda i soggetti di cui al comma 1 che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2025/2026 nella misura massima di 6,5 punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrato nel mese di luglio 2024, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025 ovvero, nel caso di servizi educativi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, con riferimento alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo 2024/2025.
3. Per accedere al contributo straordinario i soggetti gestori di cui al comma 1 presentano domanda con modalità informatica alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres., con le eccezioni di cui alle lettere seguenti:
a) la dichiarazione di contenimento delle rette di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento, è sostituita dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), ed è acquisita d'ufficio nel procedimento;
b) la verifica dell'effettivo contenimento di cui all'articolo 5 del regolamento è effettuata d'ufficio nell'ambito del procedimento sulla base della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005;
c) il calcolo del parametro relativo al numero medio dei bambini iscritti, di cui al comma 2 dell'articolo 6 del regolamento, è definito considerando i bambini iscritti all'1 ottobre 2024 e al 31 gennaio 2025;
d) le domande di concessione del contributo presentate in assenza della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005 sono improcedibili e vengono archiviate.
5. La ripartizione delle risorse destinate al contributo straordinario di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2025.
6. L'ammontare del contributo straordinario di cui al comma 1, come determinato ai sensi del comma 5, non può in ogni caso superare il 70 per cento del contributo medio per bambino assegnato per l'anno educativo 2024/2025 ai soggetti gestori a valere sulle risorse del Fondo contenimento rette, né essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate per la gestione del nido d'infanzia del soggetto istante nell'anno educativo 2024/2025, nel qual caso il contributo straordinario è rideterminato sulla base del contributo medio per bambino assegnato per l'anno educativo 2024/2025 ai soggetti gestori a valere sulle risorse del Fondo contenimento rette, rapportato al numero di mesi di apertura e, in ogni caso, è contenuto entro l'importo del disavanzo della gestione.
7. I contributi straordinari sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente entro il termine del 30 novembre 2025.
8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 123
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 34/2015)
1. All'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 30 dopo la parola <<concedere>> è inserita la seguente: <<annualmente>>;

b)
al comma 31 le parole <<di durata compresa tra i dodici e i trentasei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di durata annuale o pluriennale>>;

c)
al comma 32 le parole <<Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ogni anno>>;

d)
al comma 33 dopo le parole <<all'erogazione di un anticipo>> sono inserite le seguenti: <<su richiesta del beneficiario>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5, commi dal 29 al 33, della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Capo VIII
 Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e disabilità
Art. 124
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 22/2019)
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. In attuazione di quanto previsto per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), e successivi provvedimenti legislativi e regolamentari in materia, le Case della comunità svolgono funzioni afferenti al livello dell'assistenza distrettuale.
7 ter. Le Case della comunità rappresentano un'articolazione organizzativa del distretto per l'accesso, l'accoglienza e l'orientamento dell'assistito, assicurando modalità di intervento integrate, al fine di permettere un'azione multidisciplinare nella progettazione e nell'erogazione di interventi sanitari, garantendo, al contempo, il coordinamento e l'integrazione con il sistema dei servizi sociali.>>.

Art. 125
 (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 22/2019)
1.
L'articolo 20 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente:
<<Art. 20
 (Cure intermedie)
1. La rete delle cure intermedie è una componente della rete territoriale distrettuale, destinata alle persone che necessitino di assistenza o monitoraggio sanitari continui e non presentino condizioni idonee per il trattamento ambulatoriale o domiciliare, e svolge una funzione intermedia a garanzia della continuità assistenziale tra l'ospedale, riservato alle patologie acute e complesse, e il domicilio o le strutture di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale di lungoassistenza.
2. Al fine di garantire la necessaria uniformità dell'offerta dei servizi su tutto il territorio regionale e in coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dal decreto del Ministro della salute 77/2022, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti:
a) le tipologie di unità di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie;
b) le caratteristiche dell'utenza della rete delle cure intermedie, differenziate in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a), fermo restando quanto previsto dal comma 1;
c) le modalità e i criteri di accesso alla rete delle cure intermedie, differenziati in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a);
d) il fabbisogno, diversificato in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a) e alla distribuzione regionale, articolato nei territori di competenza delle Aziende sanitarie;
e) le tariffe, differenziate in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a) e agli eventuali diversi livelli di assistenza.
3. I requisiti di autorizzazione e accreditamento delle unità di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie sono definiti con regolamento, secondo quanto previsto dal titolo V della presente legge.>>.

2. Al fine di garantire il tempestivo e omogeneo adeguamento dell'assetto regionale rispetto a quanto previsto in tema di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale dal decreto del Ministro della salute 77/2022, con regolamento sono definite le modalità e i percorsi di transizione e di riclassificazione delle strutture all'interno della nuova rete delle cure intermedie, previa apposita ricognizione delle strutture di assistenza intermedia presenti sul territorio regionale.
Art. 126
 (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 22/2019)
1.
Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019 dopo le parole <<all'acquisto di prestazioni>> sono inserite le seguenti: <<di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera>>.

Art. 127
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13/2024)
1. All'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 1 e 2 sono abrogati;

b)
al comma 67 le parole <<urgenti di manutenzione straordinaria presso la struttura residenziale per anziani>> sono sostituite dalle seguenti: <<edilizi urgenti presso la struttura residenziale per anziani>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 67, della legge regionale 13/2024, come modificato dalla lettera b) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 128
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27/1995)
1.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia), le parole <<Direzione regionale della sanità>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di salute>>.

2. Per la sola annualità 2025 le domande di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 27/1995 possono essere presentate entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono fatte salve le domande già pervenute all'Amministrazione regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 129
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 43/1981)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 4, le Aziende di cui al comma 4 si avvalgono dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).>>.

Art. 130
 (Inserimento dell'articolo 4 bis della legge regionale 62/1980)
1.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 24 novembre 1980, n. 62 (Tutela sanitaria delle attività sportive), è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 (Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica)
1. È istituita presso la Direzione centrale competente in materia di salute la Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui al decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), e successive modifiche e integrazioni.
2. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla salute.
3. La Commissione è costituita da cinque componenti:
a) un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;
b) un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
c) un medico specialista o docente in cardiologia;
d) un medico specialista o docente in ortopedia;
e) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.
4. La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.
5. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale competente in materia di salute.
8. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, con provvedimento del Direttore del Servizio competente è adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione.>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica costituita con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2024, n. 0170/Pres.
3. Per le finalità di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 62/1980, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 131
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 15/2022)
1.
Al comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole <<Insiel SpA, nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, provvede alla presentazione di progetti alla Direzione centrale competente in materia di salute, alla realizzazione progettuale e alla rendicontazione dei progetti approvati.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, la Direzione centrale competente in materia di salute, avvalendosi di Insiel SpA, provvede alla definizione di dettaglio dei requisiti dei progetti da realizzare, nonché delle modalità di presentazione, valutazione e rendicontazione delle proposte progettuali.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 15/2022, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 132
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13/2023)
1. All'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 44 le parole: <<che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio>> sono soppresse;

b)
al comma 45 le parole <<di un ISEE con valore pari o inferiore a 30.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<di una attestazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare con valore pari o inferiore a 30.000 euro>>.

Art. 133
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20/2012)
1. All'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole <<abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi>> sono sostituite dalle seguenti: <<abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, lasciarli in luoghi isolati rispetto alla dimora del detentore nonché lasciarli incustoditi>>;

b)
la lettera g ter) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<g ter) nella custodia di animali di affezione presso il luogo di detenzione e dimora e nei luoghi isolati di cui alla lettera a), l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, compreso il collare a scorrimento, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.>>;

c)
il comma 1 bis è abrogato.

2. Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui alla lettera g ter) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2012, come sostituita dalla lettera b) del comma 1, il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 134
 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 20/2012)
1.
Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 20/2012 è sostituito dal seguente:
<<2. Con provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria sono adottati il manuale operativo della BDR, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, e le eventuali modifiche e integrazioni.>>.

Art. 135
 (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 20/2012)
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) le parole: <<, g ter)>> sono soppresse;

b)
alla lettera e) le parole <<all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), g),>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 5, comma 1, lettere d) e g),>>;

c)
alla lettera f ter) le parole <<commi 2 e 2 bis.>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1, lettere a) e g ter), commi 2 e 2 bis.>>.

Art. 136
 (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 16/2022)
1.
Al comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), dopo le parole <<preventivo di spesa.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il contributo è erogato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in via anticipata, in un'unica soluzione e senza prestazione di garanzie.>>.

2. Il comma 1 si applica anche al procedimento in corso relativo alla domanda presentata nell'anno 2025.
Art. 137
 (Modifica all'articolo 162 della legge regionale 3/2024)
1.
Al comma 2 dell'articolo 162 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), dopo le parole <<beneficiarie di contributi regionali>> sono inserite le seguenti: <<, statali o europei,>>.

Art. 138
 (Interventi destinati a strutture sociali, socioassistenziali e sociosanitarie)
1. Per i contributi già concessi dalla Direzione centrale competente in materia di salute, in relazione agli interventi di investimento destinati a strutture sociali, socioassistenziali e sociosanitarie, finanziati con risorse regionali, in attuazione di leggi regionali antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario può chiedere la fissazione di un nuovo termine di rendicontazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in presenza di motivate ragioni. Il Direttore del Servizio competente, valutati il permanere dell'interesse pubblico e le ragioni addotte, conferma il contributo e fissa un nuovo termine di rendicontazione.
Art. 139
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1/2005)
1.
Dopo il comma 29 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è inserito il seguente:
<<29 bis. Il contributo è erogato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in via anticipata, in un'unica soluzione e senza prestazione di garanzie, previa approvazione della rendicontazione del contributo concesso per l'annualità precedente. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.>>.

2. Il comma 1 si applica anche al procedimento in corso relativo alla domanda presentata nell'anno 2025.
Art. 140
 (Comunità socio educative specializzate all'accoglienza di minori e maggiorenni sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale)
1. Il presente articolo detta i criteri per la disciplina delle Comunità socio educative specializzate all'accoglienza di minori, anche stranieri non accompagnati, nella fascia di età compresa tra quattordici e diciassette anni, ovvero fino a ventuno anni in caso di prosieguo amministrativo per specifiche situazioni derivanti dalla commissione del reato da minorenni, sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale e per i quali sono previsti percorsi alternativi alla detenzione.
2. Le Comunità di cui al comma 1 sono disciplinate con regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti requisiti:
a) la capacità ricettiva deve essere strettamente legata ai bisogni presenti sul territorio, prevedendo per le strutture destinate a ospiti di sesso maschile un massimo di undici posti, di cui uno di pronta accoglienza, e per quelle destinate a ospiti di sesso femminile un massimo di tredici posti, di cui uno di pronta accoglienza;
b) gli inserimenti di soggetti minori/maggiorenni provenienti da territori extra regionali o minori stranieri non accompagnati non possono superare una percentuale massima del 30 per cento della capienza totale;
c) nell'ambito dei requisiti di personale e standard assistenziale deve essere assicurata all'interno della struttura la presenza programmata o per fascia oraria, su sette giorni la settimana, pur potendo essere definita su orario flessibile in base alle esigenze, anche terapeutiche degli ospiti, definite all'interno del PEI (Progetto Educativo Individualizzato), di alcune figure professionali ritenute essenziali al recupero, quali in linea esemplificativa da un medico di neuropsichiatria infantile, nel caso di ospiti minorenni e/o dal medico psichiatra per gli ospiti maggiorenni, da uno psicologo-psicoterapeuta esperto nell'orientamento lavorativo, da personale infermieristico, da personale in possesso del titolo di educatore professionale, in possesso di almeno tre anni di esperienza e da personale in possesso del titolo di OSS per le altre funzioni;
d) possono, inoltre, essere previste ulteriori figure professionali (mediatori culturali, maestri d'arte, artigiani, ecc.) in relazione alle attività individuate dal progetto del servizio che deve essere redatto con il coinvolgimento dei servizi sociali dell'Ambito socio assistenziale in cui insiste la Comunità socio educativa e che può ricomprendere anche l'esercizio di lavori socialmente utili secondo la disciplina vigente;
e) nel caso di assunzione di operatori stranieri, si dovrà certificare in sede di assunzione, la corretta conoscenza della lingua italiana nonché l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati all'estero;
f) la struttura deve prevedere delle caratteristiche strutturali di sicurezza aggiuntive in modo da limitare il più possibile i rischi derivanti da condotte pericolose, anche autolesionistiche, messe in atto dagli ospiti nei momenti di crisi;
g) per chi abbia già gestito una Comunità o sia comunque ricollegabile alla gestione di una Comunità, dovranno risultare assenti prescrizioni inadempiute o reiterate, rilevate dalle autorità competenti e comunque, in sede di richiesta autorizzatoria, la domanda dovrà essere corredata di dichiarazione di buon andamento di servizi analoghi gestiti presso altri territori.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti amministrativi di autorizzazione, vigilanza e di accreditamento, di cui al capo VI del titolo II della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), afferenti le Comunità socio educative di cui al comma 1 e in corso presso le autorità amministrative, secondo le rispettive competenze, sono sospesi.
4. I termini dei procedimenti amministrativi in corso, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono previa integrazione, da parte dei richiedenti, della documentazione necessaria al rispetto della disciplina prevista dal regolamento di cui al comma 2.
5. Per l'autorizzazione delle strutture di cui al presente articolo deve essere stipulato anche un apposito accordo tra Regione, Prefettura e Comune competente per territorio, per la realizzazione di un servizio di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine.
6. Le strutture di Comunità socio educative già autorizzate e accreditate prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno un anno di tempo, dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2, per adeguarsi ai requisiti ivi previsti, come declinati dal regolamento medesimo, oltre a quelli ulteriori eventualmente previsti dallo stesso. Il regolamento è adottato previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare regionale competente.
Art. 141
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 9/2023)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), è inserito il seguente:
<<5 bis. Con riferimento alle strutture di cui al comma 2, lettera a), il regolamento di cui agli articoli 31 e 33 della legge regionale 6/2006 deve prevedere:
a) l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a copertura di eventuali danni commessi dalle persone ospitate dalle strutture medesime, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture;
b) le modalità di pubblicazione dei bilanci, al fine di garantire la trasparenza e l'accesso agli stessi;
c) l'obbligo di adottare il modello di organizzazione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
d) il procedimento di controllo per la revisione, la sospensione provvisoria o la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture a seguito dell'accertamento di responsabilità penali e civili delle persone ospitate dalle strutture medesime durante il periodo di permanenza delle stesse;
e) i requisiti e gli indicatori che, in caso di mancata adozione del modello di cui alla lettera c) o al verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera d), comportano la sospensione provvisoria o la revoca o il diniego al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture medesime.>>.

Art. 142
 (Modifiche all'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006)
1. All'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni garantisce la realizzazione dei percorsi di integrazione sociosanitaria, con particolare riferimento ai processi di presa in carico della persona con bisogni complessi, curando, in particolare, i rapporti con la direzione dei servizi sociosanitari dell'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente.>>;

b)
al comma 7 le parole <<nel settore socioassistenziale>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel settore sociale, sociosanitario o in altri settori, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie>>.

Art. 143
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 16/2023)
1.
Al comma 122 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), le parole <<ma comunque nel corso dell'anno di realizzazione dell'evento,>> sono sostituite dalle seguenti: <<e fino al termine di presentazione del rendiconto,>>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'anno 2025, anche con riferimento ai rendiconti presentati nel corso del medesimo anno.
Capo IX
 Disposizioni in materia di autonomie locali, finanza, tributi locali e funzione pubblica
Art. 144
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 16/2023)
1.
Al comma 156 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo la parola <<risorse.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il termine di rendicontazione può essere prorogato con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di finanza locale, su richiesta motivata del Comune, una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi.>>.

Art. 145
 (Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge regionale 17/2022)
1. L'articolo 19 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), si interpreta nel senso che il rinvio alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU comprende l'articolo 1, commi 1091 e 1091 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).
Art. 146
 (Proroga Revisori dei conti degli Enti di decentramento regionale)
1. In deroga a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente degli Enti di decentramento regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati, alla scadenza, fino al 31 luglio 2026.
Art. 147
 (Assegnazione ai Comuni per il potenziamento dei servizi di assistenza degli alunni con disabilità)
1. In attuazione e per le finalità di cui al decreto 16 settembre 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità- l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse, per l'importo complessivo pari a 1.647.850,69 euro, a favore dei Comuni individuati nell'allegata Tabella A, per gli importi ivi indicati, con riferimento alle spese sostenute per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità nell'anno scolastico 2024-2025.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate d'ufficio in un'unica soluzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.647.850,69 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 148
 (Modifica oggetto interventi concertati)
1.
Alla Tabella Q, riferita all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'intervento n. 36 avente a oggetto <<Interventi su edifici pubblici per riqualificazione sede municipale e Sala Convegni>> è sostituito dal seguente: <<Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di edifici comunali>>.

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Polcenigo il finanziamento di 200.000 euro, già concesso con decreto 29 settembre 2020, n. 3562/TERINF, per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di edifici comunali, in luogo di interventi su edifici pubblici per riqualificazione sede municipale e Sala Convegni, inizialmente previsti.
3. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Polcenigo presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
4.
Alla Tabella Q, riferita all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 24/2019, l'intervento n. 141 avente a oggetto <<Caneva: Piano eliminazione barriere architettoniche>> è sostituito dal seguente: <<Lavori di riqualificazione urbana in aree pubbliche del Comune di Caneva>>.

5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Caneva il finanziamento di 200.000 euro, già concesso con decreto 23 settembre 2020, n. 3470 e come modificato dal decreto 22 aprile 2022, n. 1674/TERINF, per lavori di riqualificazione urbana in aree pubbliche del Comune, in luogo del Piano eliminazione barriere architettoniche, inizialmente previsto.
6. Per le finalità di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Caneva presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
7.
Alla Tabella O, riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), l'intervento n. 77 avente a oggetto <<Lavori di ristrutturazione della sede municipale>> è sostituito dal seguente: <<Intervento di consolidamento e ristrutturazione dell'ex scuola XXX ottobre>>.

8. Ai sensi di quanto previsto dal comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pozzuolo del Friuli il finanziamento di 790.400 euro, già concesso con decreto 22 novembre 2021, n. 4884/TERINF, per l'intervento di consolidamento e ristrutturazione dell'ex scuola XXX ottobre, in luogo di lavori di ristrutturazione della sede municipale.
9. Per le finalità di cui al comma 8, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Pozzuolo del Friuli presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
10.
Alla Tabella A, riferita all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 (Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica), l'intervento n. 84 avente a oggetto <<Intervento urgente di adeguamento sismico, normativo e funzionale del blocco aule della scuola primaria di Vivaro>> è sostituito dal seguente: <<Realizzazione urgente blocco aule in sostituzione dell'esistente, causa criticità sismica>>.

11. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Vivaro il finanziamento di 1.430.000 euro, già concesso con decreto 26 aprile 2023, n. 18610/GRFVG, per la realizzazione urgente del blocco aule in sostituzione dell'esistente, a causa di criticità sismica, in luogo dell'adeguamento sismico, normativo e funzionale del blocco aule della scuola primaria, inizialmente previsto.
12. Per le finalità di cui al comma 11, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Vivaro presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
13. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi concertati tra la Regione e gli Enti locali 2023-2025 per lavori di riqualificazione del campo sportivo di Paderno - Lotto 2, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Premariacco con decreto 16 maggio 2023, n. 22337/GRFVG, adottato ai sensi dell'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge regionale 6/2023 per un diverso intervento presso il medesimo impianto sportivo.
14. Per le finalità di cui al comma 13, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Premariacco presenta domanda al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
15.
Alla Tabella O, riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 13/2021, l'intervento n. 75 avente a oggetto <<Riqualificazione con costruzione di parcheggio dell'ambito di Piazza del Popolo>> è sostituito dal seguente: <<Riqualificazione di piazza del Popolo e zone limitrofe>>.

16. Ai sensi di quanto previsto dal comma 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone il finanziamento di 2.500.000 euro, già concesso con decreto 6 novembre 2021, n. 4584/TERINF, per l'intervento di riqualificazione di piazza del Popolo, in luogo di lavori di riqualificazione con costruzione di parcheggio dell'ambito di piazza del Popolo.
17. Per le finalità di cui al comma 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Pordenone presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
18.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Sgonico il contributo di 130.000 euro, già concesso ai sensi dell'articolo 9, commi da 98 a 100, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con decreto 30 giugno 2020, n. 2581, come modificato dal decreto 2 dicembre 2020, n. 4809, per il finanziamento dell'intervento denominato "Sgonico: manutenzione straordinaria municipio", in locali e per lavori parzialmente diversi da quelli originariamente individuati.

19. Per le finalità di cui al comma 18, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Sgonico presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, di un quadro economico e di un cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione e di rendicontazione del contributo.
20.
Per una migliore gestione delle risorse già concesse, su istanza del Comune di Ravascletto, l'intervento n. 83 individuato nella Tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 13/2021, denominato <<Risanamento e abbattimento delle barriere architettoniche in un edificio comunale ad uso "Museo dello sci">>, è sostituito dal seguente: <<Realizzazione ed allestimento del museo multimediale "Museo dello sci">> e comprende i costi, anche già sostenuti, per lavori connessi, spese tecniche e forniture.

21. Ai sensi di quanto previsto dal comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ravascletto il finanziamento di 386.220 euro, già concesso con decreto 28 settembre 2021, n. 3997/TERINF, per la realizzazione ed allestimento del museo multimediale "Museo dello sci" in luogo del risanamento e abbattimento delle barriere architettoniche in un edificio comunale ad uso del Museo, inizialmente previsto.
22. Per le finalità di cui al comma 21, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Ravascletto presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, di un quadro economico e di un cronoprogramma. Nel provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dei lavori e di rendicontazione del contributo.
Art. 149
 (Modifica oggetto interventi concertati con l'Intesa per lo sviluppo)
1.
All'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale avente ad oggetto "Sistematizzazione degli spazi strutture scolastiche secondarie congruentemente con la offerta e domanda formativa (Spese tecniche)", inserito nella Tabella Q riferita all'articolo 12, comma 9, della legge regionale 31/2017, e riportato anche nel Patto territoriale del 2017 stipulato tra la Regione e l'Unione citata, le parole <<(Spese tecniche)>> sono sostituite dalle seguenti: <<(Convitto Paolo Diacono)>>.

2.
L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale dell'Agro Aquileiese, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 denominato <<Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano Unione 2017/2019 - Comune di Campolongo Tapogliano. Ristrutturare e riqualificare l'edificio adiacente al palazzo municipale con cambio destinazione da ex stalla ad archivio comunale e ricovero scuolabus>>, è sostituito dal seguente: <<Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano Unione 2017/2019 - Comune di Campolongo Tapogliano: ristrutturare e riqualificare l'edificio adiacente al palazzo municipale con cambio destinazione da ex stalla ad archivio comunale e spazi polifunzionali.>>.

Art. 150
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13/2024)
1. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 174 le parole <<all'ente incaricato dell'organizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'ASD Associazion Sportive Furlane per l'organizzazione>>;

b)
al comma 175 le parole <<novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 giugno 2025>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 174, della legge regionale 13/2024, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 151
 (Incentivi tecnici)
1. Per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), relativi ai quadri economici disposti in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), e dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono riconosciuti anche al personale di qualifica dirigenziale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, che svolge le funzioni di cui all'allegato l.10 al decreto legislativo 36/2023.
2. Per il personale del ruolo regionale, dirigente e non dirigente, con regolamento sono disciplinati i criteri di determinazione e di riparto degli incentivi alle funzioni tecniche di cui al comma 1, ferme restando le prerogative della contrattazione collettiva secondo quanto statuito dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 36/2023.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per il personale dirigente, a decorrere dal 31 dicembre 2024.
4. Per il personale del ruolo regionale, per le finalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli anni dal 2023 al 2026, relativamente ai progetti del PNRR e PNC, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è riconosciuto anche al personale con qualifica dirigenziale, come previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 13/2023 e dall'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 36/2023, secondo i criteri e le modalità di cui alla disciplina regolamentare regionale in materia di servizi e forniture e in materia di lavori pubblici adottata, rispettivamente, con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2019, n. 092/Pres. e decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2019, n. 059/Pres. e successive modifiche e integrazioni che dovessero intervenire con finalità di raccordo e coordinamento dei contenuti normativi.
5. L'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione dovuta sugli incentivi per funzioni tecniche in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è conteggiata separatamente dalle risorse finanziarie di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 36/2023 inclusive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
6.
Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio), è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e restano validi i provvedimenti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. In conformità a quanto disposto dall'articolo 226 del decreto legislativo 36/2023, la disciplina di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2/2024, si applica a decorrere dall'1 luglio 2023.
Art. 152
 (Conferma contributo interventi per il rilancio 2021)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 5.300.000 euro, concesso al Comune di Forni di Sopra con il decreto 19 novembre 2021, n. 4866, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), di competenza della Direzione centrale infrastrutture, finalizzato alla demolizione e ricostruzione della sede municipale, per la realizzazione della nuova sede municipale nell'edificio "Albergo Ancora".
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Forni di Sopra presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione descrittiva, del cronoprogramma e del quadro economico comprensivo della quantificazione delle spese correlate alla demolizione dell'ex municipio e delle spese progettuali, contrattuali, nonché dei costi per le nuove opere previste.
3. Con il decreto di conferma del contributo di cui al comma 1 sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
Art. 153
 (Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge regionale 18/2016)
1. Al comma 1 bis dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), l'espressione <<posizione economica>> si interpreta come: <<valore monetario del trattamento economico fondamentale>>.
Art. 154
 (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 8/2005)
1.
All'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'intesa di cui al comma 1 non può prevedere oneri a carico delle amministrazioni utilizzatrici.>>.

Capo X
 Disposizioni in materia di patrimonio e di demanio
Art. 155
 (Inserimento dell'articolo 4 ter della legge regionale 57/1971)
1.
Al capo II, dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è inserito il seguente:
<<Art. 4 ter
 (Programmazione triennale delle dismissioni immobiliari)
1. La Giunta regionale adotta il programma triennale delle dismissioni immobiliari avente ad oggetto gli immobili di proprietà regionale che non rivestono più carattere di utilità.
2. Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e viene aggiornato annualmente.
3. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale.
4. Il programma può prevedere per ciascun immobile che la procedura di alienazione sia preceduta dalla richiesta di variazione urbanistica.>>.

Art. 156
 (Inserimento dell'articolo 6 bis 1 della legge regionale 57/1971)
1.
Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis 1
 (Dismissione di terreni agricoli e a vocazione agricola)
1. I terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dell'Amministrazione regionale o di suoi organismi strumentali possono essere locati o alienati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro.
2. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)).
3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144).
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5 bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
5. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), e dall'articolo 5 bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 228/2001.
6. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 185/2000.
7. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) viene acquisito preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.>>.

Art. 157
 (Modifica all'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971)
1.
Al comma 3 dell'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971 dopo le parole <<di cui sia stata accertata la regolarità urbanistico-edilizia>> sono inserite le seguenti: <<-catastale o per i quali sia stata acquisita una dichiarazione di stato legittimo ai sensi dell'articolo 40 ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia),>>.

Art. 158
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 57/1971)
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) dopo le parole <<le alienazioni>> sono inserite le seguenti: <<e la costituzione di diritti reali>>;

b)
alla lettera d) le parole: <<e le costituzioni di diritti reali, escluse le servitù coattive>> sono soppresse.

Art. 159
 (Modifica all'articolo 9 quater della legge regionale 57/1971)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 quater della legge regionale 57/1971 dopo le parole <<contratto di concessione,>> è inserita la seguente: <<locazione,>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9 quater della legge regionale 57/1971, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 160
 (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 22/2006)
1.
Dopo il comma 7 ter dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunti i seguenti:
<<7 quater. Nelle more della revisione del riparto di competenze tra Regione e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo statale con finalità turistico ricreativa di cui alla presente legge e in relazione alle aree da infrastrutturare, così come individuate dal vigente Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare al Comune di Lignano Sabbiadoro le funzioni amministrative previste all'articolo 5, comma 2, lettera b), relative alla concessione individuata nel PUD vigente al n. 195.
7 quinquies. Alla delega di funzioni di cui al comma 7 quater si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
7 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, ad avviare le procedure necessarie alla consegna della rete stradale e dei relativi impianti tecnologici insistenti sul demanio marittimo statale ai Comuni stessi ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.
7 septies. Al fine di dare attuazione al disposto di cui al comma 7 sexies, l'Amministrazione regionale individua, con deliberazione della Giunta regionale, i beni del demanio marittimo da consegnare ai Comuni territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.>>.

2. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti alle minori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 della legge regionale 22/2006, come modificato dal comma 1, è accantonata la somma complessiva di 410.067 euro, suddivisa in ragione di 45.563 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 161
 (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 26/2014)
1.
Il comma 2 bis dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è abrogato.

Art. 162
 (Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 26/2014)
1.
I commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 46 della legge regionale 26/2014 sono abrogati.

Art. 163
 (Inserimento dell'articolo 46 bis della legge regionale 26/2014)
1.
Dopo l'articolo 46 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 46 bis
 (Incentivi per funzioni tecniche)
1. L'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è autorizzata a riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023 in relazione alle quote calcolate sul complessivo valore aggiudicato dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, nella misura percentuale massima prevista dall'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 36/2023.
2. I soggetti di cui all'articolo 43 che si avvalgono della Centrale unica di committenza regionale, per adesione a contratti quadro o aggiudicazione di appalti su delega, versano alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la quota di loro spettanza ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 36/2023, a titolo di compartecipazione agli incentivi per funzioni tecniche relative alle attività svolte dalla Centrale unica di committenza regionale.
3. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità del versamento di cui al comma 2.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 46 bis, comma 1, della legge regionale 26/2014, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 46 bis, comma 2, della legge regionale 26/2014, come inserito dal comma 1, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 164
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7/2024)
1.
Al comma 17 dell'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), le parole <<Il contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria a seguito della pubblicazione di apposito bando che tenga conto dell'ISEE del nucleo familiare, del maggior numero di garanzie (eventi calamitosi e eventi catastrofali) nella polizza oggetto di contributo.>> sono sostituite dalle seguenti: <<A seguito della pubblicazione di apposito bando, il contributo viene concesso con la procedura automatica di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 165
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 7/2024)
1. All'articolo 11 della legge regionale 7/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 le parole <<14, 15 e 16>> sono sostituite dalle seguenti: <<15, 15 bis e 16>>;

b)
il comma 14 è abrogato;

c)
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
<<15 bis. Le limitazioni di cui al comma 15 non si applicano nel caso di procedure di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 36/2023.>>;

d)
al comma 16 le parole <<il comma 13 e la disciplina di cui al comma 14>> sono sostituite dalle seguenti: <<i commi 13, 15 e 15 bis>>.

Capo XI
 Disposizioni intersettoriali e contabili
Art. 166
 (Inserimento dell'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981)
1.
Dopo l'articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<Art. 151 ter
 (Tutela legale degli operatori di Protezione Civile)
1. La Regione riconosce e garantisce agli operatori appartenenti al sistema della Protezione civile regionale indagati o imputati per fatti e atti occorsi nello svolgimento di attività di cui al comma 4 la copertura delle spese legali necessarie per la difesa in giudizio, anche in via anticipata e in modo frazionato per ciascuna fase del procedimento, salva rivalsa se al termine dello stesso è accertata la responsabilità dell'operatore a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'operatore.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli operatori convenuti nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini del comma 1 le spese per la tutela legale, ivi comprese quelle per la consulenza tecnica di parte, sono garantite per la difesa nei procedimenti o giudizi promossi in conseguenza di fatti e atti connessi con lo svolgimento delle attività di protezione civile, individuate nella previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi e gestione delle emergenze e del loro superamento, nonché di quelle inerenti la formazione, l'informazione, l'addestramento, l'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, il controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria degli operatori.
5. La tutela legale di cui al comma 1 opera in favore:
a) del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, della Protezione civile regionale;
b) del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, di altre Direzioni centrali o di enti locali di cui la Protezione civile si avvalga per l'esercizio delle proprie funzioni;
c) dei volontari dei Gruppi Comunali di Protezione civile, di quelli delle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco regionale in attività autorizzate dalla Protezione civile della Regione, comprese le figure di riferimento e coordinamento;
d) dei Sindaci e soggetti, non rientranti nelle lettere precedenti, incaricati dal Sindaco o dai funzionari della Protezione civile regionale per attività e compiti di protezione civile.
6. La tutela legale di cui al comma 1 opera anche in favore del coniuge, del convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), e dei figli superstiti dell'operatore deceduto.
7. Per quanto non compreso nella copertura assicurativa prevista dall'articolo 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), la Regione garantisce la copertura delle spese legali di cui al comma 1 del presente articolo in assunzione diretta.
8. Ai fini del presente articolo alla liquidazione vi provvede l'Avvocatura della Regione avvalendosi di un Comitato di valutazione, composto dall'Avvocato della Regione che lo presiede, nonché da un componente dell'Avvocatura regionale e dal Direttore centrale della Protezione civile o da un suo delegato.>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, si applicano anche ai giudizi e procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui all'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 167
 (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 7/2000)
1. All'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato per riconosciuta assenza originaria dei requisiti, causata da una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nei casi di revoca o decadenza, anche parziale, dal diritto all'incentivo e negli altri casi di annullamento, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta di restituzione sino alla data della effettiva restituzione.>>.

Art. 168
 (Disposizioni finanziarie e contabili)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella B.
2. Per le finalità previste dal comma 1, riga 1, della Tabella B è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Per le finalità previste dal comma 1, riga 2, della Tabella B è autorizzata la spesa di 86.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Per le finalità previste dal comma 1, riga 3, della Tabella B è autorizzata la spesa di 201,77 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
8. Per le finalità previste dal comma 1, riga 4, della Tabella B è autorizzata la spesa di 56.127,23 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
10. Per le finalità previste dal comma 1, riga 5, della Tabella B è autorizzata la spesa di 8.774,97 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
12. Per le finalità previste dal comma 1, riga 6, della Tabella B è autorizzata la spesa di 1.604,03 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
14. Sono introdotte le variazioni di cassa ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 15.
15. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Capo XII
 Disposizioni finali
Art. 169
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.