LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

TITOLO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia con la presente legge definisce nuovi criteri di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e provvede alla revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, in conformità' ai principi desumibili dalle disposizioni dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 costituenti norme fondamentali di riforma economico sociale.
Art. 2
 (Principi)
1. La disciplina regionale in materia di organizzazione degli uffici e di rapporto di lavoro, nonché la contrattazione collettiva si ispirano ai seguenti principi:
a) separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa;
b) miglioramento dell' efficacia dell' azione amministrativa regionale nel quadro dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini;
c) sviluppo delle competenze e valorizzazione delle professionalità del personale regionale, con particolare riguardo alle nuove ed accresciute responsabilità della dirigenza, anche ai fini di una maggiore capacità di innovazione e competitività del sistema organizzativo regionale;
d) attuazione del principio delle pari opportunità nell'ambito dell'impiego regionale;
e) razionalizzazione e controllo della spesa in relazione al funzionamento degli uffici ed in materia di personale.

Art. 3
 (Fonti)
1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:
a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
b) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
c) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali e di progressione di carriera;
e) i ruoli e le dotazioni organiche, nonché la loro consistenza complessiva;
f) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego regionale ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
g) le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione nelle materie di cui al comma 1, dal contratto collettivo nelle materie di cui all'articolo 4, dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
3. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e comunque devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
Art. 4
 (Oggetto della contrattazione collettiva)
1. La contrattazione collettiva per il personale del ruolo unico regionale ha per oggetto le seguenti materie:
a) regime retributivo e trattamenti economici accessori;
b) trattamenti previdenziali ed assistenziali integrativi su base volontaria;
c) orario di servizio e orario di lavoro;
d) trattamento di missione, lavoro straordinario e quantificazione del relativo compenso;
e) permessi e assenze per malattia;
f) criteri e procedure di mobilità, quantificazione e definizione delle modalità di corresponsione delle indennità di trasferimento;
g) tutela della salute, della gravidanza e puerperio;
h) criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
i) formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;
l) criteri di valutazione del rendimento del personale;
m) pari opportunità;
n) libertà, partecipazione e rappresentatività sindacali;
o) aspettative e permessi sindacali;
p) modalità di esercizio del diritto di sciopero anche in relazione ai servizi pubblici essenziali;
q) ogni altra materia non riservata alla legge regionale ai sensi dell'articolo 3.

Art. 5
 (Nuove forme di partecipazione
all'organizzazione del lavoro)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 421/1992, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali individuati all'articolo 199 della legge regionale 7/1988 come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1993.
2. Quando leggi e regolamenti prevedono l'<< accordo >>, l'<< intesa >>, il << confronto >> o altre forme di consultazione fra Amministrazione regionale ed organizzazioni sindacali, tali fattispecie si intendono sostituite con l'<< informazione >> alle organizzazioni sindacali medesime delle determinazioni assunte o da assumere da parte dell'Amministrazione regionale.
3. L'Amministrazione regionale provvede ad effettuare, su richiesta delle organizzazioni sindacali, esami congiunti con le medesime su problematiche attinenti le materie oggetto di informativa.
4. La richiesta di cui al comma 3 deve essere formulata entro cinque giorni dall'informativa; l'esame congiunto deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data della richiesta ovvero entro un termine più breve per motivi d'urgenza. Decorsi tali termini l'Amministrazione regionale assume le proprie autonome determinazioni.
5. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.
Art. 6
 (Indirizzo politico)
1. La Giunta regionale definisce, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per i settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. La Giunta regionale adotta i conseguenti atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto.
2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione medesima alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza.
3. Gli Assessori garantiscono il necessario coordinamento fra le strutture cui sono preposti e l'organo di direzione politica al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale. Gli Assessori a tali fini verificano costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale.
4. Quando leggi e regolamenti individuano in capo al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o agli Assessori regionali competenze che la presente legge riserva ad organi diversi, le relative disposizioni si intendono riferite a questi ultimi.
5. In deroga al disposto di cui al comma 4 e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuano ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I criteri di applicazione del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 118 del Regolamento interno.
Note:
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 184, comma 2, L. R. 5/1994 nel testo modificato da art. 8, comma 98, L. R. 2/2000
Art. 7
 (Funzioni di direzione e di gestione)
1. Per l'adempimento delle funzioni attribuite, nell'ambito delle specifiche strutture, dalla legge regionale 7/1988, ai dirigenti spetta, in attuazione dei programmi e degli obiettivi di cui all'articolo 6 nonché nel rispetto delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione regionale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
2. I dirigenti informano periodicamente l'Assessore competente, anche su richiesta del medesimo, sull'andamento dell'attività di gestione svolta.
3. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte della Giunta regionale se non per particolari e comprovati motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. Il provvedimento di avocazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Per quanto riguarda i dirigenti assegnati agli uffici del Consiglio regionale, l'informazione di cui al comma 2 è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio regionale e l'eventuale avocazione di cui al comma 3 è deliberata su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.
5. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tali casi, la Giunta procede all'accertamento delle relative responsabilità dirigenziali.
TITOLO II
 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
 COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 8
 (Assunzione)
1. Il rapporto di lavoro si costituisce solo con la sottoscrizione, anteriormente all'ammissione in servizio, del contratto individuale.
2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova di tre mesi trascorsi i quali senza che sia intervenuta la proposta motivata di cui al comma 3, la prova si intende superata. Non si effettua il periodo di prova in caso di passaggio ad una qualifica superiore da parte di dipendente già inquadrato nel ruolo unico regionale.
3. Il mancato superamento del periodo di prova di cui al comma 2 è dichiarato e comunicato all'interessato dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, su proposta motivata del responsabile della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.
4. Avverso il provvedimento di cui al comma 3 è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, ricorso al Consiglio di amministrazione del personale, che può disporre, per una sola volta, eventuale proroga della prova per ulteriori tre mesi, presso altra struttura.
5. I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova. Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
Art. 9
 (Mansioni)
1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
2. Il dipendente può essere adibito in maniera non continuativa a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore o di altro profilo professionale, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal Direttore della struttura cui è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.
Art. 10
 (Incompatibilità)
1. Il dipendente regionale non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
2. Su richiesta dell'interessato il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale può autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. Quando la richiesta sia presentata da un Direttore regionale o equiparato l'autorizzazione viene concessa dall'Assessore competente.
3. A tal fine la Giunta regionale provvede a:
a) determinare criteri oggettivi ai quali attenersi nell'autorizzare l'espletamento di incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al comma 2;
b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.

4. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale o, nel caso di Direttore regionale o equiparato, l'Assessore competente, diffida il dipendente che svolga un'attività non autorizzata ad eliminare tale situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego. È peraltro fatta salva - pur rimossa la situazione di incompatibilità - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
5. La Giunta regionale istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei relativi compensi.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.
7. Sono abrogati gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 111 e 112 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
8. Sino all'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3 continua a trovare applicazione la normativa vigente.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7 ter, comma 1, L. R. 52/1980, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 1, L. R. 2/2015
CAPO II
 ACCESSO ALLE QUALIFICHE DEL RUOLO REGIONALE
Art. 11
 (Modalità di accesso)
1. L'accesso alle qualifiche del ruolo regionale avviene mediante:
a) concorso per titoli ed esami;
b) concorso per esami;
c) concorso per esami e successivo corso di formazione;
d) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente, per le qualifiche funzionali e i profili professionali per i quali è richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
e) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie di cui al Titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ed all'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno sono determinati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale, i posti resisi disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente da mettere a concorso nonché avviate, entro i successivi sessanta giorni, le procedure per l'assegnazione dei medesimi.
3. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 16, 17 e 18, l'individuazione, nell'ambito delle qualifiche funzionali dei profili professionali cui accedere mediante concorso per esami e successivo corso di formazione, avviene con il regolamento di cui all'articolo 22.
Art. 12
 (Requisiti)
1. Per l'accesso alle qualifiche del ruolo regionale non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio o dell'abilitazione o iscrizione all'albo professionale allorché esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale di accesso in base alla normativa vigente.
Art. 13
 (Ruolo professionale)
1. Il contratto collettivo può istituire un ruolo professionale per i dipendenti iscritti a ordini professionali o che svolgono attività regolate da ordini professionali.
2. Con il contratto collettivo sono definite le modalità di accesso al ruolo professionale e la disciplina dello stato giuridico-economico.
Art. 14
 (Accesso alla qualifica di dirigente)
1. Alla qualifica funzionale di dirigente si accede mediante concorso per esami o per titoli ed esami.
2. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente i dipendenti regionali in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica funzionale di funzionario di almeno due anni, nonché del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
3. Sono altresì ammessi al concorso candidati, già in servizio da almeno cinque anni con qualifica di dirigente presso una struttura pubblica o privata o che abbiano svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni, in possesso dei requisiti generali per l'accesso nonché del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
Art. 15
 (Accesso alla qualifica di funzionario)
1. Alla qualifica funzionale di funzionario si accede mediante concorso per esami o per titoli ed esami.
2. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario i dipendenti regionali in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica funzionale di consigliere di almeno cinque anni, nonché del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
3. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, sono altresì ammessi al concorso, in sede di prima applicazione e con riferimento ad una sola tornata concorsuale, i dipendenti regionali privi del diploma di laurea, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di un'anzianità di servizio nella qualifica funzionale di consigliere di almeno dieci anni, la cui anzianità giuridica nella qualifica suddetta inizi a decorrere da data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.
4. Sono altresì ammessi al concorso candidati, già in servizio presso enti locali in qualifica dirigenziale, ovvero, presso amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, comprese istituzioni universitarie e presso enti pubblici non economici, provenienti dall'ex carriera direttiva ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso nonché del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
Art. 16
 (Accesso alla qualifica di consigliere)
1. Alla qualifica funzionale di consigliere si accede mediante concorso per esami o concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a dipendenti regionali con qualifica funzionale di segretario in possesso del diploma di laurea nonché, in sede di prima applicazione e con riferimento ad una sola tornata concorsuale, a dipendenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di una anzianità di servizio nella qualifica di segretario di almeno sei anni, la cui anzianità giuridica nella qualifica suddetta inizi a decorrere da data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.
3. Alla qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di conservatore del libro fondiario, si accede mediante concorso per esami e successivo corso di formazione.
Art. 17
 (Accesso alla qualifica di segretario)
1. Alla qualifica funzionale di segretario si accede mediante concorso per esami o concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a dipendenti regionali con qualifica funzionale di coadiutore in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché, in sede di prima applicazione e con riferimento ad una sola tornata concorsuale, a dipendenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e di una anzianità di servizio nella qualifica di coadiutore di almeno sette anni, la cui anzianità giuridica nella qualifica suddetta inizi a decorrere da data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.
3. L'accesso alla qualifica funzionale di segretario, profili professionali di segretario tavolare, maresciallo del Corpo forestale regionale e maresciallo ittico avviene mediante concorso per esami e successivo corso di formazione.
4. Al concorso-corso per l'accesso ai profili professionali di maresciallo del Corpo forestale regionale ed ittico possono partecipare dipendenti regionali in servizio nella qualifica funzionale di coadiutore, profili professionali di guardia del Corpo forestale regionale ed ittica nonché candidati esterni che, fermo restando il titolo di studio di cui al comma 1, abbiano acquisito almeno dieci anni di comprovata esperienza nel Corpo forestale dello Stato o in corpi forestali di altre regioni o province autonome in una qualifica o livello e con una professionalità equiparabili alla qualifica funzionale di coadiutore, profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale.
Art. 18
 (Accesso alla qualifica di coadiutore)
1. Alla qualifica funzionale di coadiutore, esclusi i profili professionali di guardia del Corpo Forestale Regionale ed ittica, si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro ovvero mediante concorso per esami o concorso per esami e successivo corso di formazione; è richiesto, quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità.
2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, il 50 per cento dei posti disponibili è attribuito mediante concorso per esami riservato a dipendenti regionali in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado nonché, in sede di prima applicazione e con riferimento ad una sola tornata concorsuale, a dipendenti in possesso della licenza di scuola elementare e di una anzianità di servizio nella qualifica di commesso o agente tecnico, anche sommate fra loro, di almeno cinque anni, la cui anzianità giuridica nelle qualifiche suddette inizi a decorrere da data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.
3. L'accesso alla qualifica funzionale di coadiutore, profili professionali di guardia del Corpo Forestale Regionale ed ittica, avviene mediante concorso per esami e successivo corso di formazione. Non trova in tal caso attuazione la riserva di posti di cui al comma 2.
Art. 19
 (Accesso alle qualifiche di agente tecnico e commesso)
1. Alle qualifiche funzionali di agente tecnico e commesso si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro che abbiano assolto la scuola dell'obbligo e siano comunque in possesso della licenza di scuola elementare.
Art. 20
 (Procedure)
1. Le procedure di accesso sono attuate, ove necessario, con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione avvalendosi se del caso della collaborazione di istituti specializzati e di esperti.
2. Ove il numero dei candidati lo renda necessario le prove d'esame possono svolgersi in più sedi.
Art. 21
 (Commissioni giudicatrici)
1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima e da esperti estranei all'Amministrazione regionale. Le Commissioni giudicatrici del concorso-corso sono composte, con riferimento alla fase concorsuale da dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima e da esperti estranei all'Amministrazione regionale e, con riferimento alla fase del corso, da docenti del corso medesimo e da dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella di accesso con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima.
2. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici di cui al comma 1 coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Art. 22
 (Modalità di esecuzione)
1. Con successivo regolamento sono definiti:
a) i requisiti generali di accesso, i titoli valutabili e la relativa documentazione;
b) le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) l' articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime nonché i titoli di studio richiesti quali requisiti;
d) i profili professionali cui accedere mediante concorso-corso nonché i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;
e) la composizione e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici;
f) le modalità ed i contenuti della selezione per l'assunzione degli iscritti nelle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette.

2. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati, in osservanza delle disposizioni comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché le qualifiche funzionali ed i profili professionali per l'accesso ai quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.
Art. 23
 (Posti a concorso)
1. La graduatoria del concorso ovvero del concorso- corso è unica. Una volta assegnati i posti riservati al personale interno si procede alla copertura dei rimanenti posti secondo l'ordine della graduatoria unica di merito; i posti riservati al personale interno che risultino non coperti, sono assegnati ai candidati esterni.
Art. 24
 (Approvazione della graduatoria)
1. La Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.
2. La graduatoria è valida per la copertura dei posti che risultino disponibili nei diciotto mesi successivi a quello cui si riferiscono i posti messi a concorso.
3. La graduatoria approvata è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 25
 (Conferimento dei posti)
1. I candidati risultati vincitori sono invitati entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:
a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere agli accertamenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

2. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine indicato al comma 1 o di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.
3. Qualora i candidati risultati vincitori siano dipendenti regionali, la nomina nella nuova qualifica funzionale decorre a tutti gli effetti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso; alla medesima data si fa riferimento ai fini della determinazione dell'anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale. Viene attribuito, nella nuova qualifica funzionale, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della nuova qualifica e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza.
Art. 26
 (Abrogazione di norme e norme transitorie)
1. È abrogato il Titolo II della Parte II della legge regionale 53/1981, ad eccezione del sesto comma dell'articolo 38.
2. Sono portate a compimento le procedure di mobilità verticale per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano state già attivate le relative procedure.
3. Restano salve le procedure di mobilità verticale da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio.
CAPO III
 INFERMITÀ
Art. 27
 (Infermità per causa di servizio)
1. Ai fini dell'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni contratte o subite per eventi riconducibili all'attività di servizio prestata nonché ai fini della liquidazione dell'eventuale equo indennizzo, trova applicazione la normativa dello Stato vigente in materia.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle domande presentate in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
 (Assegnazione ad altro profilo professionale)
1. L'assegnazione per motivi sanitari ad altro profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale può essere richiesta dal dipendente interessato il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell'inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L'Amministrazione sottopone il dipendente ad opportuno accertamento sanitario da parte di medici o istituti scelti dall'Amministrazione medesima. L'accertamento sanitario deve altresì attestare che il dipendente è impiegabile in altro profilo professionale della qualifica funzionale di appartenenza.
2. L'assegnazione può essere altresì disposta d'ufficio previo accertamento sanitario ai sensi del comma 1; il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.
3. L'assegnazione è disposta, anche in soprannumero, con provvedimento motivato del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, sentito il Consiglio di Amministrazione del personale. L'individuazione del nuovo profilo professionale viene operata sentito il dipendente interessato.
Art. 29
 (Assegnazione a qualifica funzionale inferiore)
1. L'assegnazione per motivi sanitari ad un profilo professionale rientrante in una qualifica funzionale inferiore a quella di appartenenza può essere richiesta dal dipendente interessato il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell'inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L'Amministrazione sottopone il dipendente ad accertamento sanitario da parte di medici o istituti scelti dall'Amministrazione medesima. L'accertamento sanitario deve altresì attestare che il dipendente è idoneo all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale di nuova assegnazione.
2. L'assegnazione può essere altresì disposta d'ufficio previo accertamento sanitario ai sensi del comma 1; il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.
3. L'assegnazione è disposta, anche in soprannumero, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale.
4. Il dipendente assegnato alla qualifica inferiore conserva il trattamento economico in godimento; ai fini della determinazione dell'anzianità giuridica ed economica nella nuova qualifica funzionale viene valutato anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.
CAPO IV
 SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 30
 (Tipologia delle sanzioni)
1. Il dipendente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) multa;
c) sospensione dal servizio;
d) licenziamento disciplinare.

2. Al dipendente che abbia commesso la medesima infrazione, per la quale nel biennio precedente gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare, può essere applicata la sanzione immediatamente superiore.
Art. 31
 (Richiamo scritto e multa)
1. Il richiamo scritto è comminato per lievi inadempimenti degli obblighi del lavoratore.
2. La multa consiste in una trattenuta sulla retribuzione non superiore all'importo di quattro ore lavorative.
3. La multa è inflitta per:
a) negligenza in servizio o inosservanza di direttive o istruzioni impartite dal responsabile della struttura organizzativa d'appartenenza;
b) violazione degli obblighi di collaborazione;
c) reiterata violazione degli obblighi inerenti all'orario di lavoro;
d) contegno scorretto o offensivo;
e) non grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio.

Art. 32
 (Sospensione dal servizio)
1. La sospensione dal servizio ha una durata massima di sei mesi e comporta la privazione della retribuzione.
2. La sospensione dal servizio è inflitta per:
a) tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;
b) grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio;
c) grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilità comunque eliminata in seguito all'ottemperanza alla diffida di cui al comma 4 dell'articolo 10;
d) comportamenti consistenti nell' illecito uso di beni pubblici;
e) assenza ingiustificata per un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi;
f) ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro non sanzionabile con il licenziamento disciplinare.

Art. 33
 (Licenziamento disciplinare)
1. Il licenziamento disciplinare è inflitto per giusta causa o per giustificato motivo determinato da notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, tra i quali in particolare:
a) violazione dei doveri d' ufficio compiuta con dolo o colpa grave, che abbia prodotto notevole pregiudizio all'interesse pubblico o ad interessi privati;
b) comportamenti di particolare gravità consistenti nell'illecito uso di beni pubblici;
c) distrazione di beni pubblici o di somme amministrate o tenute in deposito;
d) prolungata tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;
e) assenza ingiustificata per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi;
f) mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 4 dell'articolo 10;
g) condanna in via definitiva per delitti di particolare gravità connessi all'espletamento di una funzione o di un pubblico servizio ovvero per delitti per i quali sia stata inflitta l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a cinque anni od altri reati che incrinino gravemente la fiducia nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa.

Art. 34
 (Procedimento disciplinare)
1. L'articolo 7 della legge 300/1970 si applica ai dipendenti della Regione, salvo quanto stabilito dal presente articolo e dall'articolo 35.
2. Qualora il Direttore di Servizio o il Direttore regionale o equiparati vengano a conoscenza di un fatto commesso da un dipendente assegnato alla struttura da questi diretta, che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, compiuti gli opportuni accertamenti, contestano per iscritto l'addebito, assegnando un termine a difesa non inferiore a quindici giorni e non superiore a venti giorni.
3. Se il Direttore competente alla contestazione ai sensi del comma 2 ritiene che il fatto debba essere sanzionato con il richiamo scritto o con la multa, provvede direttamente all'irrogazione della sanzione entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2, ovvero dal giorno del ricevimento delle osservazioni scritte da parte del dipendente.
4. Nel caso in cui il Direttore ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione più grave formula, entro il termine di cui al comma 3, la propria proposta e trasmette gli atti al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, dandone contestualmente comunicazione all'interessato.
5. La sospensione dal servizio è irrogata dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, il quale preliminarmente procede, ove occorra, ad ulteriori accertamenti e a nuove contestazioni, assegnando conseguentemente un nuovo termine a difesa, determinato ai sensi del comma 2.
6. Entro dieci giorni dalla scadenza del nuovo termine ovvero dal giorno del ricevimento della proposta di cui al comma 4, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale procede all'audizione dell'interessato. Il dipendente può essere rappresentato da un procuratore o dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Qualora l'interessato o il suo rappresentante non si presenti all'audizione il procedimento disciplinare viene comunque concluso.
7. Il Direttore che commina la sanzione disciplinare ne dà contestuale comunicazione alla Giunta regionale.
8. Qualora il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ritenga debba essere inflitta la sanzione del licenziamento, trasmette copia degli atti all'Assessore all'organizzazione ed al personale, congiuntamente al quale provvede all'eventuale istruttoria di cui al comma 5, nonché all'audizione obbligatoria dell'interessato. Il licenziamento disciplinare è irrogato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.
9. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei Direttori regionali o equiparati è effettuata dalla Giunta regionale, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.
10. I soggetti cui compete l'irrogazione della sospensione dal servizio e del licenziamento disciplinare concludono il procedimento del quale sono stati investiti anche con l'irrogazione di una sanzione minore.
Art. 35
 (Collegio arbitrale di disciplina)
1. Il Collegio arbitrale di disciplina è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da un esperto in diritto del lavoro esterno all'Amministrazione, con funzioni di Presidente, scelto in una terna designata, ogni cinque anni, dal Presidente della Corte d'appello di Trieste, da due rappresentanti dell'Amministrazione con qualifica di dirigente e da due rappresentanti dei dipendenti di qualifica non inferiore a quella del dipendente al quale è stata irrogata la sanzione.
2. I rappresentanti dei dipendenti sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali; in caso di mancata designazione congiunta entro il termine di dieci giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle organizzazioni medesime sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe loro conferite dai dipendenti della Regione per la ritenuta dei contributi sindacali.
3. Entro venti giorni dalla comunicazione del richiamo scritto, multa o sospensione dal servizio, il dipendente può chiedere, anche per mezzo di un procuratore o dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, che sulla decisione si pronunci il collegio arbitrale di disciplina. Decorsi trenta giorni dalla richiesta senza che la Giunta regionale abbia provveduto alla nomina del Collegio arbitrale di disciplina, la sanzione resta senza effetto. Se l'Amministrazione adisce l'autorità giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio, salva l'applicazione dell'articolo 37.
4. Il Collegio arbitrale di disciplina emette la sua decisione entro sessanta giorni dallo scadere del termine assegnato alla Giunta regionale per aderire all'arbitrato e l'Amministrazione vi si conforma salve le impugnazioni nei modi di legge. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
5. Al Presidente del Collegio arbitrale di disciplina spetta un gettone di presenza determinato dalla Giunta regionale e compreso tra un minimo di lire 200.000 ed un massimo di lire 400.000.
Art. 36
 (Sospensione del procedimento disciplinare)
1. La Giunta sospende il procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale qualora per il fatto addebitato al dipendente sia iniziata l'azione penale.
Art. 37
 (Sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria)
1. La Giunta regionale può disporre la sospensione cautelare dal servizio e dallo stipendio del dipendente nei cui confronti sia iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del Codice di procedura penale quando la natura del reato sia particolarmente grave e sussistano ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione cautelare può essere altresì disposta nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per infrazioni sanzionabili con la sospensione dal servizio o con il licenziamento disciplinare.
3. La sospensione cautelare è obbligatoria quando sia stato adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale per il periodo in cui permane la restrizione.
4. Al dipendente sospeso cautelarmente spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione.
5. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio, nel computo del periodo per essa previsto viene incluso il periodo di sospensione cautelare eventualmente già trascorso, con conseguente recupero dell'assegno alimentare di cui al comma 4.
6. Qualora il procedimento disciplinare si concluda senza l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2, il dipendente sospeso cautelarmente ha diritto all'immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.
Art. 38
 (Effetti della conclusione del giudizio penale)
1. La sospensione cautelare, se ancora efficace, cessa al momento del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. Di tale fatto, nonché del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna, il dipendente deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione.
2. La sentenza di proscioglimento passata in giudicato comporta il diritto all'immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.
3. Qualora il dipendente sia stato condannato, con sentenza o decreto penale passati in giudicato, la Giunta regionale, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha notizia, delibera se disporre la riammissione in servizio, la riassunzione del procedimento disciplinare eventualmente sospeso o il licenziamento.
4. In caso di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna, il dipendente precedentemente licenziato viene riammesso in servizio, anche in soprannumero, nella medesima qualifica funzionale posseduta al momento del licenziamento.
Art. 39
 (Abrogazione di norme)
2. I procedimenti disciplinari pendenti sono regolati, fino al loro esaurimento, dalle disposizioni vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.
CAPO V
 ESTINZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
Art. 40
 (Cause d'estinzione)
1. Il rapporto di impiego regionale si estingue per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo;
c) licenziamento per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 41
 (Dimissioni)
1. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in ogni momento con atto scritto e debbono essere presentate al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.
2. Il preavviso deve essere di almeno trenta giorni per i dipendenti appartenenti a qualifiche sino a quella di consigliere e di novanta giorni per i dipendenti appartenenti alle qualifiche di funzionario e dirigente.
3. In caso di assunzione di altro impiego le dimissioni possono essere rassegnate anche in deroga ai termini di preavviso di cui al comma 2.
Art. 42
 (Collocamento a riposo)
1. Il dipendente regionale è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno d'età, ovvero, a domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantesimo anno d'età ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Il dipendente regionale può, in via eccezionale, permanere in servizio, su domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.
Art. 43
 (Licenziamento)
1. Il licenziamento è disposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.
2. In caso di incapacità del dipendente a svolgere le mansioni affidate, la proposta di licenziamento è formulata a seguito dell'accertamento dell'assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualunque proficuo lavoro.
3. In mancanza di diverse disposizioni contrattuali e salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 2118 del Codice civile il preavviso è di due mesi per i dipendenti appartenenti a qualifiche sino a quella di consigliere e di quattro mesi per i dipendenti appartenenti alle qualifiche di funzionario e dirigente.
4. Costituiscono giustificato motivo di licenziamento:
a) la perdita del godimento dei diritti civili e l'esclusione dall'elettorato attivo;
b) la perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesti per il posto ricoperto.

5. In relazione alla fattispecie di licenziamento di cui al comma 2 trova comunque applicazione la disciplina previdenziale prevista dall'INPDAP - CPDEL per i casi di dispensa dal servizio.
Art. 44
 (Abrogazione di norme)
2. I procedimenti di cessazione dal servizio pendenti sono regolati, fino al loro esaurimento, dalle disposizioni vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO III
 DIRIGENZA
Art. 45
 (Funzioni ed attribuzioni dirigenziali)
1. I dirigenti esercitano le seguenti funzioni:
a) direzione di unità organizzativa di livello non inferiore al Servizio dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli Enti regionali;
b) attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli obiettivi nell'ambito delle materie di competenza;
c) attività di supporto agli organi di direzione politica e formulazione di proposte per gli atti di competenza degli organi medesimi;
d) esercizio dei poteri di spesa nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione di progetti in attuazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'organo politico;
e) formulazione di programmi di lavoro e organizzativi dell'unità diretta per il miglioramento della funzionalità dell'unità medesima;
f) verifica periodica dei carichi di lavoro, della produttività individuale dei dipendenti e di quella collettiva dell'unità organizzativa diretta, della presenza e dell'osservanza del prestabilito orario di lavoro dei dipendenti assegnati all'unità medesima;
g) esercizio di funzioni ispettive in relazione al controllo dell'azione amministrativa ed ai fini dell'attività di controllo di gestione;
h) svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza.

Art. 46
 (Responsabilità)
1. I dirigenti hanno la responsabilità:
a) del risultato dell' attività svolta dalla struttura cui sono preposti ovvero dell'attività svolta in relazione, agli incarichi attribuiti, del conseguimento degli obiettivi e dell'osservanza dei programmi, delle priorità e delle direttive generali fissati dall'organo politico, del rendimento e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;
b) dell' imparzialità, legalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché della trasparenza e della economicità degli atti e dei procedimenti nei relativi settori di attività;
c) degli atti comunque emanati e delle prestazioni professionali svolte, nonché delle omissioni in cui siano incorsi in rapporto alle loro attribuzioni.

Art. 47
 (Articolazione della dirigenza)
1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più profili professionali.
2. Nell'ambito della qualifica funzionale di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:
a) Direttore regionale;
b) Direttore di Servizio, Direttore di Servizio autonomo o di struttura equiparata a Servizio, Dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, Dirigente con funzioni ispettive.

3. L'incarico di Direttore regionale comporta la preposizione ad una direzione regionale o struttura ad essa equiparata o l'affidamento dei particolari compiti previsti all'articolo 249 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 19 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21.
Art. 48
 (Incarichi di funzioni ed attribuzioni dirigenziali)
1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti a personale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite dalla legge regionale 7/1988 alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta in precedenza nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Per l'attribuzione dell'incarico di Direttore regionale è richiesta altresì un'anzianità di almeno quattro anni nella qualifica di dirigente nel corso dei quali siano state effettivamente esercitate, per un periodo di almeno quattro anni, le funzioni dirigenziali.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti per la durata di quattro anni e sono rinnovabili e revocabili. Qualora la Giunta regionale non deliberi il rinnovo dell'incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), almeno trenta giorni prima della relativa scadenza, l'incarico medesimo deve intendersi non confermato alla data della relativa scadenza; entro detto termine il Consiglio di amministrazione del personale provvederà ad attribuire all'interessato uno degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b).
3. Al conferimento, alla revoca, ovvero al rinnovo dell'incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), si provvede con deliberazione della Giunta regionale. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale si provvede al conferimento, alla revoca, ovvero al rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b).
Art. 49
 (Sostituzioni)
1. Il Consiglio di amministrazione del personale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all'articolo 48, comma 1, alla nomina dei sostituti dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, in caso di assenza, impedimento o vacanza.
2. I sostituti dei Direttori regionali o equiparati sono individuati tra i dirigenti in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, in servizio presso altre strutture.
3. I sostituti dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), sono individuati tra il personale con qualifica di funzionario in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, in servizio presso altre strutture.
4. In caso di vacanza dell'incarico di funzioni dirigenziali, ai sostituti spetta, per l'intero periodo di sostituzione, l'indennità prevista per l'incarico medesimo.
Art. 50
 (Abrogazione e modificazione di norme)
1. Nella legge regionale 53/1981 sono abrogati:
a) l' articolo 20;
b) i commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 21;
c) i commi primo e secondo dell'articolo 22;
d) i commi primo e secondo dell'articolo 23;
e) i commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 25;
f) i commi primo e secondo dell'articolo 26.

2. Nell'articolo 21 della legge regionale 53/1981, al quinto comma, le parole << ai commi precedenti >> sono sostituite dalle parole << al comma precedente >>.
3.
All'articolo 21 della legge regionale 53/1981, il sesto comma, come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
<< Il cambiamento di preposizione del personale appartenente alla qualifica di dirigente da un Servizio ad un altro, è disposto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, qualora il cambiamento riguardi un Servizio del Consiglio medesimo. >>.

4. All'articolo 24, primo comma, della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2, le parole << Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si provvede >> sono sostituite dalle parole << La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede >>.
5. All'articolo 25, sesto comma, della legge regionale 53/1981, le parole << con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa >> sono sostituite dalle parole << con deliberazione della Giunta regionale >>.
Art. 51
 (Funzioni ed attribuzioni del Direttore regionale)
1. I Direttori regionali, nell'ambito delle propria autonomia di gestione finanziaria ed amministrativa ed in applicazione delle direttive della Giunta regionale:
a) curano l' attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Giunta regionale adottando progetti la cui gestione è attribuita ai Direttori di Servizio ed indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
b) predispongono gli elementi per la formazione del progetto di bilancio e per le proposte di variazione in corso di esercizio, sentiti i Direttori di Servizio;
c) predispongono gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività dell'Amministrazione regionale, sentiti i Direttori di Servizio;
d) approvano i contratti stipulati dal Direttore di Servizio;
e) provvedono all' accertamento delle eventuali entrate direttamente conseguenti ai provvedimenti di loro competenza;
f) attribuiscono i trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo;
g) indirizzano, verificano e controllano l'attività dei Direttori di Servizio anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
h) propongono al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore l'adozione degli atti obbligatori di competenza degli enti vigilati, qualora siano da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi;
i) richiedono pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e forniscono risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza.

2. Sono abrogati gli articoli 245 e 247 della legge regionale 7/1988.
Art. 52
 (Funzioni ed attribuzioni del Direttore di Servizio)
1. I Direttori di Servizio, di strutture equiparate a Servizio e di Servizio autonomo, nell'ambito della propria autonomia di gestione, finanziaria ed amministrativa:
a) stipulano i contratti, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale;
b) provvedono a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo;
c) adottano i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o regolamenti regionali;
d) adottano i provvedimenti di concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previsti dalla legge a carico del bilancio regionale;
e) provvedono agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione regionale ed agli altri specificati con regolamento;
f) provvedono all' accertamento delle eventuali entrate direttamente conseguenti ai provvedimenti di competenza;
g) provvedono, previa diffida ad adempiere, entro un congruo termine, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi;
h) emettono i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa esecutivi;
i) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;
l) attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo.

2. I Direttori di Servizio e di struttura equiparata a Servizio predispongono, inoltre, gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.
3. I Direttori dei Servizi autonomi adottano le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio regionale; ai medesimi spettano altresì le competenze previste dall'articolo 51, comma 1, lettere b) e c). I contratti stipulati dai Direttori dei Servizi autonomi sono approvati dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale.
Art. 53
 (Funzioni ed attribuzioni del Dirigente con incarico di
ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità)
1. Per compiti stabili e complessi di ricerca, studio ed elaborazione, può essere attribuito nell'ambito delle Direzioni regionali un particolare incarico a personale regionale di qualifica dirigenziale con specifica qualificazione professionale e competenze interdisciplinari ovvero che utilizzi particolari metodologie lavorative.
2. L'organizzazione ed articolazione del lavoro del personale di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione regionale che si avvale del personale medesimo.
Art. 54
 (Funzioni ed attribuzioni del Dirigente
con incarico ispettivo)
1. Possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali, in relazione alla specifica professionalità, per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) alle dipendenze della Ragioneria generale per attività permanenti di ispezione, in analogia alle norme relative alla Ragioneria generale dello Stato;
b) alle dipendenze della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale per la verifica dell'osservanza delle procedure ai fini di una omogeneità delle medesime e della correttezza di gestione;
c) alle dipendenze della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale per la verifica dell'utilizzo del personale nonché dell'osservanza, da parte del medesimo, dei doveri d'ufficio;
d) alle dipendenze delle Direzioni regionali e degli Enti regionali per la verifica del buon esito dell'attività contributiva regionale.

2. L'organizzazione ed articolazione del lavoro del personale di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione regionale o Ente regionale che si avvale del personale medesimo.
3. I dirigenti con incarico ispettivo comunicano gli esiti della loro attività al Direttore regionale competente, il quale provvede a trasmettere i dati alla Giunta regionale anche al fine dell'eventuale attivazione del Nucleo di verifica ai sensi dell'articolo 56.
4. Qualora l'attività ispettiva riguardi gli Uffici del Consiglio regionale i relativi esiti sono trasmessi anche all'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.
Art. 55
 (Norma di richiamo)
1. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano << dirigenti di staff >>, << gruppo di staff >> ovvero fanno rinvio all'articolo 31 della legge regionale 7/1988, la menzione o il rinvio si intendono riferiti agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54, in relazione alla tipologia delle attribuzioni previste.
Art. 56
 (Verifica dei risultati)
1. Ai fini di un miglioramento dell'attività amministrativa nonché per la verifica della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse e dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, la Giunta regionale si avvale di un apposito Nucleo di verifica.
2. Il Nucleo di verifica è nominato con deliberazione della Giunta regionale, rimane in carica per un periodo di tre anni, ed è composto da due esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni all'Amministrazione regionale, da individuarsi anche mediante convenzione con ditte o società specializzate. Del nucleo di verifica fanno parte altresì, su designazione della Giunta regionale in relazione alle problematiche da esaminare, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale o il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale o il Ragioniere generale o l'Avvocato della Regione; qualora l'attività di verifica riguardi gli Uffici del Consiglio regionale, del Nucleo fa parte il Segretario generale del Consiglio medesimo.
3. Nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'articolo 6, comma 2, la Giunta regionale, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere ai dirigenti ed ai funzionari con incarico di dirigente sostituto una relazione sull'attività svolta in un determinato periodo di riferimento. Qualora si tratti di personale assegnato al Consiglio regionale, la richiesta avviene per il tramite dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.
4. Il Nucleo di verifica è attivato, di volta in volta, dalla Giunta regionale in esito alle verifiche di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero in relazione alle risultanze delle attività ispettive comunicate ai sensi dell'articolo 54, commi 3 e 4. Con riferimento agli Uffici del Consiglio regionale, il Nucleo è attivato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.
5. Il Nucleo di verifica opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività agli organi di direzione politica. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici dell'Amministrazione regionale. Per l'esercizio della propria attività il Nucleo si avvale di un apposito contingente di personale individuato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale.
6. Il Nucleo di verifica accerta, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento dell'azione amministrativa, relativamente alle strutture, ai dirigenti ed ai funzionari con incarico di dirigente sostituto di volta in volta presi in esame, relazionando alla Giunta regionale e al Consiglio di amministrazione del personale in merito agli esiti degli accertamenti.
7. Qualora, in sede di verifica della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, emergano risultati negativi imputabili a responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le strutture ed i dirigenti sono rivalutati per le finalità di cui all'articolo 57. Vengono altresì rivalutati anche i dirigenti che, a fronte dell'esito negativo del controllo siano stati trasferiti presso altra struttura o ai quali sia stato conferito un diverso incarico ai sensi dell'articolo 57.
8. Gli esiti delle verifiche effettuate nei confronti degli uffici, dei dirigenti e dei funzionari con incarico di dirigente sostituto del Consiglio regionale, sono comunicati dal Nucleo anche all'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.
Art. 57
 (Esiti della verifica)
1. L'esito negativo della verifica di cui all'articolo 56, comma 1, imputabile a responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni dirigenziali, comporta, previo contraddittorio con l'interessato, il trasferimento ad altra struttura ovvero l'attribuzione di diverso incarico.
2. L'esito negativo della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, imputabile a responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni dirigenziali, verificato ai sensi dell'articolo 56, comma 7, comporta, previo contraddittorio con l'interessato, la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del trattamento economico connesso alle funzioni, salvo che non ricorrano i più gravi motivi che giustifichino il licenziamento. Nel caso della revoca, al dipendente interessato non può essere conferito, per un periodo di almeno un anno, alcun incarico dirigenziale; durante detto periodo al dipendente possono essere assegnati compiti della qualifica funzionale inferiore.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale per i dirigenti con l'incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) e con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale per i dirigenti con gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b). Qualora ricorrano le condizioni per il licenziamento del dirigente ai sensi del comma 2, il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta regionale.
TITOLO IV
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Art. 58
 (Composizione e funzionamento del Consiglio di
amministrazione del personale)
1. Il Consiglio di amministrazione del personale è composto:
a) dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, che lo presiede;
b) dal Segretario generale del Consiglio regionale;
c) dal Ragioniere generale;
d) dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale;
e) dall'Avvocato della Regione;
f) da tre Direttori regionali scelti per la durata di un triennio dalla Giunta in modo da garantirne la rotazione;
g) da un Direttore di Ente regionale scelto per la durata di un triennio dalla Giunta in modo da garantirne la rotazione.

2. I membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, in caso di assenza, impedimento o vacanza, sono sostituiti, rispettivamente, dal Vicesegretario generale della Presidenza della Giunta regionale con funzioni vicarie, dal Vicesegretario generale del Consiglio regionale e dal Viceragioniere generale.
3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, i Direttori dei Servizi della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale nonché i Direttori degli uffici e degli Enti regionali direttamente interessati a specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti.
5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le funzioni di segreteria e di istruttoria per l'attività del Consiglio sono svolte dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.
7. Il Consiglio di amministrazione può dotarsi di un proprio regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento.
Art. 59
 (Funzioni del Consiglio di amministrazione del personale)
1. Il Consiglio di amministrazione del personale opera quale organo deliberativo in materia di organizzazione e di personale relativamente alle seguenti fattispecie:
a) determinazione e modificazione del contingente del personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante alle Direzioni, agli Enti regionali ed ai Servizi autonomi;
b) determinazione del numero di posti disponibili da mettere a concorso, suddivisi per qualifica funzionale e profilo professionale;
c) attribuzione, cambiamento e revoca degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), al personale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente;
d) attribuzione dell' incarico di sostituto di Direttore di Servizio in caso di assenza, impedimento o vacanza dello stesso;
e) attribuzione dell' incarico di sostituto di Direttore di Ente regionale in caso di assenza, impedimento o vacanza dello stesso;
f) attribuzione dell' incarico di sostituto di Direttore regionale in caso di assenza, impedimento o vacanza dello stesso;
g) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio;
h) istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera g);
i) costituzione, proroga o revoca dei gruppi di lavoro;
l) comando di dipendenti della Regione presso altre amministrazioni pubbliche ed eventuale proroga del medesimo;
m) concessione del periodo di assenza straordinaria per malattia con diritto alla sola conservazione del posto per motivi di particolare gravità;
n) ricorsi avverso giudizio sfavorevole espresso sul periodo di prova ai fini dell'assunzione in ruolo;
o) ricorsi avverso provvedimenti di trasferimento ad altra struttura regionale;
p) assegnazione a profilo professionale di qualifica funzionale inferiore;
q) su ogni altra materia attribuita da leggi o regolamenti della Regione.

2. Il Consiglio di amministrazione è organo di consulenza della Giunta regionale ed in tale veste esprime parere sulle proposte degli atti normativi in materia di organizzazione e di personale ed espleta tutti i compiti ad esso attribuiti da leggi o regolamenti. Esprime inoltre parere sui seguenti atti di competenza del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale:
a) assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della medesima qualifica funzionale;
b) assegnazione del personale del ruolo unico regionale alle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

3. Degli argomenti da trattare in sede deliberante dal Consiglio di amministrazione del personale viene data di volta in volta informazione alle organizzazioni sindacali.
Art. 60
 (Norma transitoria ed abrogativa)
1. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano la Commissione paritetica, la menzione si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale.
2. Il Consiglio di amministrazione del personale, costituito con la composizione di cui all'articolo 58, svolge, ai soli fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, le funzioni attribuite dalla legge medesima alla Commissione paritetica.
3. Sono abrogati gli articoli 168 e 169 della legge regionale 53/1981. Il riferimento alla fase procedimentale del parere del Consiglio organizzativo, ovunque previsto da leggi e regolamenti regionali, deve intendersi soppresso.
TITOLO V
 CONTRATTAZIONE
Art. 61
 (Rappresentatività sindacale)
1. La maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali è individuata facendo riferimento all'effettiva consistenza delle stesse in relazione al numero degli aderenti in sede regionale.
Art. 62
 (Procedimento di contrattazione)
1. I contratti collettivi sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, che la presiede, dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e dal Ragioniere generale, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 61. Per il personale dirigenziale è prevista un'autonoma, separata area di contrattazione.
2. Entro quindici giorni dalla conclusione delle trattative, la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale trasmette alla Giunta regionale, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato del contratto collettivo; questo è corredato da appositi prospetti, redatti in collaborazione con la Ragioneria generale, contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa e l'indicazione della copertura per l'intero periodo di validità contrattuale.
3. La Giunta regionale, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende rilasciata.
4. L'autorizzazione viene trasmessa entro i quindici giorni successivi alla Corte dei conti per il controllo previsto dalle norme vigenti.
5. Il contratto collettivo ha durata quadriennale relativamente allo stato giuridico e biennale con riguardo al trattamento economico; è soggetto a rinnovo decorsi i previsti termini.
Art. 63
 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi)
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 62, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.
Art. 64
 (Aspettative e permessi sindacali)
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da recepire con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale iscritto alle organizzazioni sindacali.
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'articolo 61, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.
4. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali. Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 300/1970, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali.
Art. 65
 (Norma transitoria)
1. Tutte le disposizioni contenenti istituti che prevedono la corresponsione al personale regionale ed a quello in posizione di comando di assegni, compensi, indennità, emolumenti e trattamenti comunque denominati, sia di carattere fisso che accessorio, rimangono in vigore qualora non espressamente abrogate dalla presente legge o dai successivi contratti.
2. I provvedimenti autorizzativi dei contratti collettivi con le organizzazioni sindacali nelle materie di cui all'articolo 4 possono modificare l'attuale disciplina in materia.
TITOLO VI
 ENTI REGIONALI
Art. 66
 (Funzioni di indirizzo politico e di gestione)
1. Gli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1993, esercitano, ai sensi dell'articolo 6, le funzioni di indirizzo politico loro attribuite dalle leggi istitutive degli Enti medesimi.
2. I Direttori degli Enti di cui al comma 1 e i Direttori dei Servizi nei quali essi sono articolati esercitano rispettivamente le funzioni di cui agli articoli 51 e 52.
Art. 67
 (Vigilanza)
1. La Giunta regionale verifica la coerenza degli atti di indirizzo politico emanati dagli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Giunta medesima nelle materie di competenza degli Enti.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) i piani ed i programmi annuali e pluriennali di attività;
c) gli atti di disposizione di beni immobili;
d) i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
e) la partecipazione a società o associazioni;
f) altri atti di indirizzo politico previsti dalle leggi istitutive nonché atti di particolare rilievo per i quali il Consiglio di amministrazione la richieda espressamente.

3. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, alle Direzioni regionali competenti le quali, decorsi quindici giorni dalla ricezione, le inviano, corredate della relativa proposta motivata e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 5, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale ai fini dell'esame da parte della Giunta stessa entro il termine di trenta giorni.
4. Entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'atto, con provvedimento assessorile per gli aspetti concernenti la verifica di cui al comma 1, ovvero della Direzione regionale per gli aspetti di legittimità, possono essere richiesti elementi istruttori. La richiesta interrompe il termine fino alla presentazione delle controdeduzioni dell'Ente; dal ricevimento delle controdeduzioni, decorre un nuovo termine di quindici giorni per l'invio della proposta alla Giunta regionale.
5. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono contestualmente trasmesse alla Ragioneria generale ed alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il parere di competenza; quelle concernenti gli atti di cui al comma 2, lettera c), sono trasmesse alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il relativo parere.
6. Restano ferme le autorizzazioni di cui agli articoli 13, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 e 14 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, da concedersi, con deliberazione della Giunta regionale, all'Azienda regionale delle foreste.
Art. 68
 (Controlli)
1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Direzione regionale competente i seguenti atti adottati dai dirigenti degli Enti regionali:
a) gli atti di carattere generale in materia di personale;
b) gli atti di approvazione dei contratti e delle convenzioni.

2. Sono altresì sottoposti al controllo di cui al comma 1 tutti gli atti di particolare rilievo per i quali il Direttore dell'Ente lo richieda autonomamente.
3. Gli atti di cui al comma 1 diventano esecutivi con l'approvazione da parte della Direzione regionale competente, ovvero dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla data della loro ricezione senza che sia adottato alcun provvedimento.
4. La richiesta di elementi istruttori da parte della Direzione regionale competente interrompe il termine di cui al comma 3 sino alla presentazione delle controdeduzioni; dal ricevimento delle stesse decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di quindici giorni.
5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), nonché quelli di cui alla lettera b) relativamente alle convenzioni per il servizio di tesoreria, sono trasmessi rispettivamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale ed alla Ragioneria generale per il parere di competenza.
Art. 69
 (Adeguamento della legislazione)
1. Le leggi istitutive degli Enti di cui all'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1993, sono adeguate ai principi ed alle disposizioni della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.
Art. 70
 (Soppressione degli Uffici di Presidenza)
1. Sono soppressi gli Uffici di Presidenza dell'Ente tutela pesca, dell'Azienda regionale per la promozione turistica e dell'Agenzia regionale del lavoro.
2. Le funzioni di indirizzo politico e di gestione ad essi già attribuite sono esercitate rispettivamente dal Consiglio direttivo, dai Consigli di amministrazione e dai dirigenti ai sensi dell'articolo 66, commi 1 e 2.
Art. 71
 (Modifiche alla legge regionale 19/1971)
1. Al primo comma degli articoli 8 e 13 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, sono soppresse le parole << l'Ufficio di Presidenza >>.
2. Al primo comma degli articoli 18 e 19, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, della legge regionale 19/1971, sono soppresse le parole << e dell'Ufficio di Presidenza >>.
Art. 72
 (Modifiche alla legge regionale 26/1981)
1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, sono soppresse le parole << l'Ufficio di Presidenza >>.
2. Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 26/1981 sono soppresse le parole << e dell'Ufficio di Presidenza >>.
Art. 73
 (Modifiche alla legge regionale 32/1985)
1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, sono soppresse le parole << l'Ufficio di Presidenza >>.
2. Al primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 32/1985 sono soppresse le parole << e l'Ufficio di Presidenza >>.
Art. 74
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 14 e 15 della legge regionale 19/1971;
b) l'articolo 8 della legge regionale 26/1981;
c) l'articolo 19 della legge regionale 32/1985;
d) il Capo I del Titolo II della Parte IV della legge regionale 7/1988.

Art. 75
 (Norma transitoria)
1. Sino all'adeguamento ai principi ed alle disposizioni della presente legge delle leggi istitutive degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario e delle Aziende di promozione turistica, da attuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a tali Enti si applicano i principi di cui agli articoli 6 e 7.
2. Per l'Ente Tutela Pesca le previsioni di cui agli articoli 70 e 71 trovano applicazione a decorrere dal 30 giugno 1996.
TITOLO VII
 NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 76
 (Consiglio regionale)
1. Sono fatte salve le forme di tutela dell'autonomia del Consiglio regionale previste dalla legislazione vigente in relazione a provvedimenti in materia di organizzazione e di personale.
2. Le attribuzioni direttamente connesse all'autonomia amministrativa e contabile del Consiglio regionale, inclusa l'amministrazione dei fondi del bilancio del Consiglio regionale, sono disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Gli atti di indirizzo concernenti la generalità del personale regionale vengono emanati nel rispetto delle peculiarità riconosciute al Consiglio regionale.
Art. 77
 (Segreteria generale straordinaria)
1. Sino alla scadenza della Segreteria generale straordinaria, al personale di staff assegnato alla medesima ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13 agosto 1990, n. 31, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5, sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 52.
Art. 78
 (Procedimenti amministrativi)
1. Tutti i procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo la previgente normativa.
Art. 79
 (Verifica dell'organico)
1. La Regione procede con scadenza almeno triennale alla verifica della propria dotazione organica e delle proprie strutture organizzative tenendo conto dei seguenti elementi:
a) esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale;
b) carichi di lavoro rilevati;
c) delega di funzioni.

Art. 80
1. La rubrica del Titolo IV, della Parte III, della legge regionale 53/1981, è sostituita dalla seguente: << FERIE, PERMESSI ED ASSENZE >>.
2. All'articolo 89, primo comma, della legge regionale 53/1981 le parole << congedo ordinario >> sono sostituite dalle parole << periodo di ferie >>.
3. All'articolo 89, secondo comma, della legge regionale 53/1981, come aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, le parole << congedo ordinario >> sono sostituite dalle parole << giornata di ferie >>.
4.
All'articolo 89 della legge regionale 53/1981 il terzo comma è sostituito dal seguente:
<< Le assenze dal servizio non ricadenti nelle fattispecie di cui agli articoli 91, 92 e 93 sono detratte dal periodo di ferie. >>.

5. All'articolo 89, quarto comma, della legge regionale 53/1981 le parole << Il congedo deve essere usufruito >> sono sostituite dalle parole << Le ferie devono essere fruite >>.
6.
All'articolo 89 della legge regionale 53/1981, il quinto comma, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale n. 54/1983, è sostituito dal seguente:
<< Le ferie sono un diritto irrinunciabile la cui fruizione può essere rinviata od interrotta per eccezionali esigenze di servizio ovvero quando il dipendente usufruisca di permessi o sia assente per malattia: in tale caso il periodo di ferie residuo deve essere comunque goduto entro il 15 settembre dell'anno successivo. >>.

7. All'articolo 89, sesto comma, della legge regionale 53/1981 le parole << di congedo >> sono sostituite dalle parole << di ferie >>.
Art. 81
1. All'articolo 91, primo comma, della legge regionale 53/1981, le parole << congedi straordinari >> sono sostituite dalla parola << permessi >>.
2. All'articolo 91, primo comma, della legge regionale 53/1981, alla lettera f bis), come aggiunta dall'articolo 10 della legge regionale 8/1991, la parola << congedo >> è sostituita dalla parola << permesso >>.
Art. 82
1. All'articolo 92, primo comma, della legge regionale 53/1981, le parole << può essere collocato in congedo straordinario non retribuito >> sono sostituite dalle parole << può usufruire di permessi non retribuiti >>.
2. All'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981, come modificata dall'articolo 11 della legge regionale 8/1991, le parole << congedo straordinario >> e la parola << congedo >> sono sostituite dalla parola << permesso >>. Le parole << il congedo ordinario >> sono sostituite dalle parole << le ferie >>.
3. All'articolo 92, secondo comma, della legge regionale 53/1981, le parole << è collocato in congedo straordinario non retribuito >> sono sostituite dalle parole << usufruisce di permessi non retribuiti >>.
4. All'articolo 92, secondo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981, la parola << congedo >> è sostituita dalla parola << permesso >>. Le parole << al congedo ordinario >> sono sostituite dalle parole << alle ferie >>.
Art. 83
1. All'articolo 95 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 8/1991, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma la parola << congedo >> è sostituita dalla parola << assenza >>;
b) al secondo comma la parola << congedo >> è sostituita dalla parola << assenza >>;
c) al terzo comma le parole << Nel congedo >> sono sostituite dalle parole << Nell'assenza >>;
d) al quarto comma le parole << congedo straordinario >> sono sostituite dalle parole << assenza straordinaria >>.
e) al quinto comma le parole << del congedo >> sono sostituite dalle parole << dell'assenza >>; le parole << un congedo >> sono sostituite dalle parole << un'assenza >>;
f) al settimo comma le parole << in congedo >> sono sostituite dalla parola << assente >>.

Art. 84
1. All'articolo 96, primo comma, della legge regionale 53/1981, la parola << congedo >> è sostituita dalla parola << assenza >>.
2. All'articolo 96, secondo comma, della legge regionale 53/1981, le parole << per congedo >> sono soppresse; le parole << per congedo straordinario non retribuito >> sono sostituite dalle parole << i permessi non retribuiti >>.
Art. 85
1. All'articolo 97, primo comma, della legge regionale 53/1981, le parole << congedi straordinari >> sono sostituite dalla parola << permessi >>; la parola << il congedo >> è sostituita dalla parola << l'assenza >>.
2. All'articolo 97, secondo comma, della legge regionale 53/1981, le parole << congedi straordinari >> sono sostituite dalla parola << permessi >>.
3. All'articolo 97, terzo comma, della legge regionale 53/1981, le parole << Il congedo per malattia può essere disposto >> sono sostituite dalle parole << L'assenza per malattia può essere disposta >>.
Art. 86
 (Riferimenti legislativi a congedi del personale)
1. Quando leggi o regolamenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia menzionano il congedo ordinario, il congedo straordinario retribuito, il congedo straordinario non retribuito ed il congedo per malattia la menzione si intende riferita rispettivamente alle ferie, al permesso retribuito, al permesso non retribuito ed all'assenza per malattia.
Art. 87
1.
All'articolo 133 della legge regionale 53/1981 il terzo comma è sostituito dal seguente:
<< L'indennità di cui al primo comma non spetta:
a) quando il dipendente è trasferito nel Comune di residenza o di abituale dimora;
b) quando il trasferimento comporta, comunque, un avvicinamento al Comune di residenza o di abituale dimora;
c) quando il dipendente è trasferito in una sede distante non più di 30 chilometri dal Comune di residenza o di abituale dimora. >>.


Art. 88
 (Integrazione della legge regionale 10/1982)
1.
Dopo l'articolo 15 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, è aggiunto il seguente:
<< Art. 15 bis
 (Fondo per l'attuazione dei contratti collettivi
del personale regionale)
1. Nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione è iscritto un fondo per l'attuazione di ciascun contratto collettivo di lavoro del personale regionale ivi compresa l'area dirigenziale.
2. L'Assessore alle finanze è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo, a disporre con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro iscrizione negli appropriati capitoli di spesa del bilancio regionale, istituendo, ove occorra, nuovi capitoli.
3. Le quote dei fondi di cui al comma 1, qualora non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, vengono, in deroga al primo e secondo comma dell'articolo 6, trasferite all'esercizio successivo con la procedura prevista al terzo e quarto comma dell'articolo 6. >>.

Art. 89
 (Integrazione dell'articolo 57 della
legge regionale 7/1988)
1. All'articolo 57, comma 1, della legge regionale 7/1988, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
<< c bis) verifica mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. >>.

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 90
 (Modificazione dell'articolo 58
della legge regionale 7/1988)
1.
L'articolo 58 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, è sostituito dal seguente:
<< Art. 58
 
1. La Direzione regionale dell'organizzazione e del personale si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale;
b) Servizio per il controllo di gestione;
c) Servizio organizzazione e metodi;
d) Servizio della gestione giuridica del personale;
e) Servizio della gestione economica del personale;
f) Servizio della gestione previdenziale e di quiescenza del personale. >>.


Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 91
 (Integrazione della legge regionale 7/1988)
1.
Dopo l'articolo 59 della legge regionale 7/1988, è aggiunto il seguente:
<< Art. 59 bis
 
1. Il Servizio per il controllo di gestione:
a) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dalla Giunta regionale e ne verifica l'efficienza, l'efficacia, l'economicità nonché la trasparenza, l'imparzialità, il buon andamento.
b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa delle strutture regionali evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;
c) stabilisce annualmente, anche su indicazione della Giunta regionale, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

2. Il Servizio per il controllo di gestione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere alle strutture regionali, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti. >>.

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 92
 (Interpretazione autentica degli articoli 6 e 16
della legge regionale 11/1990)
1. In via di interpretazione autentica degli articoli 6, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 e 16 delle legge regionale 11/1990, qualora sia impossibile riferire la relazione analitica al periodo complessivo di un anno calcolato dalla data della richiesta della stessa, essa va riferita al primo periodo utile compreso tra la data della richiesta e l'anno precedente la data di entrata in vigore della legge regionale 11/1990.
Art. 93
 (Modificazione dell'articolo 2
della legge regionale 17/1992)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. L'attuazione delle procedure concorsuali avviene, di volta in volta, dopo il completamento, per ogni singola qualifica funzionale, degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990. >>.

Art. 94
1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/1992 le parole << previo confronto con le rappresentanze sindacali. >> sono sostituite dalle parole << previa informazione alle organizzazioni sindacali. >>.
Art. 95
1.
L'articolo 4 della legge regionale 17/1992 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici e delle selezioni sono composte esclusivamente da esperti nelle materie d'esame scelti tra dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso e fra estranei all'Amministrazione regionale.
2. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di cui al comma 1 coloro che siano componenti degli organi di direzione politica, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali o strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni sindacali o dalle associazioni professionali. >>.

Art. 96
1.
L'articolo 6 della legge regionale 17/1992 è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 
1. La determinazione delle materie d'esame e della corrispondenza tra profilo professionale di provenienza e profilo professionale di accesso, dei titoli di studio o degli attestati richiesti con riferimento ai profili professionali messi a concorso, nonché della composizione delle commissioni giudicatrici, avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa informazione alle organizzazioni sindacali. >>.

Art. 97
1. All' articolo 9, comma 1, della legge regionale 17/1992 è aggiunto il seguente periodo: << Ai fini della determinazione della composizione delle commissioni giudicatrici, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 4. >>.
Art. 98
 (Mobilità esterna del personale degli Enti regionali
per il diritto allo studio)
1. Agli Enti regionali istituiti con legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 17/1992.
Art. 99
 (Inquadramento nei ruoli degli Enti locali
di personale comandato)
1. I dipendenti regionali che operano in posizione di comando presso Comuni o Province del Friuli-Venezia Giulia possono, su richiesta, essere inquadrati nel ruolo degli enti stessi.
2. A tal fine entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessati devono presentare domanda alla Regione, la quale chiede entro i successivi trenta giorni all'ente interessato il parere di competenza, da esprimersi mediante deliberazione giuntale.
3. Qualora il suddetto parere sia favorevole, entro i trenta giorni successivi al suo ricevimento, è adottato il provvedimento di inquadramento.
Art. 100
 (Disposizioni transitorie in materia di trattamento
pensionistico dell'indennità dirigenziale)
1. Al fine di adeguare la normativa regionale a quella statale sulla base dei principi introdotti dall'articolo 3 della legge 421/1992 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in conseguenza della riconosciuta pensionabilità, a decorrere dall'1 ottobre 1990, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 e successive modificazioni ed integrazioni, delle indennità di funzione corrisposte al personale in possesso della qualifica funzionale di dirigente, vengono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 140 ed il secondo periodo del primo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981.
2. Continuano ad essere erogati fino al loro esaurimento i trattamenti già concessi al personale già cessato dal servizio entro il 30 settembre 1990, ai sensi dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981, nella misura stabilita dalle norme stesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1; tali trattamenti sono reversibili secondo le norme introdotte dalla legge 335/1995.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale, già cessato o in servizio, in godimento delle indennità di cui agli articoli 21 e 25 della legge regionale 53/1981, come modificati dall'articolo 50 della presente legge, alla data di entrata in vigore della stessa, sulla base della normativa soppressa dal comma 1.
4. La salvaguardia di cui al comma 3, quanto al trattamento di quiescenza, si concretizza al momento del collocamento a riposo, con l'attribuzione dell'eventuale assegno derivante dalla differenza tra l'ammontare del maturato ai sensi della normativa di cui all'articolo 140 della legge regionale 53/1981 e l'incremento di pensione spettante dall'INPDAP - CPDEL con la valutazione dell'indennità di funzione; tali trattamenti sono reversibili secondo le norme introdotte dalla legge 335/ 1995.
5. La salvaguardia di cui al comma 3, quanto al trattamento disciplinato dal Capo II del Titolo II della Parte IV della legge regionale 53/1981, si concretizza al momento del collocamento a riposo, con la valutazione, nella base computabile, delle indennità nella misura stabilita dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981, qualora la stessa risulti superiore a quella calcolata ai sensi del medesimo articolo 143, primo comma.
6. I trattamenti di cui all'articolo 140 della legge regionale 53/1981 concessi al personale cessato dal servizio tra il primo ottobre 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge sono recuperati a carico degli interessati per la parte relativa all'incremento di pensione dovuto dall'INPDAP quale valutazione dell'indennità dirigenziale. Il rimborso non è gravato da interessi qualora lo stesso avvenga nei termini stabiliti dall'Amministrazione regionale in sede di avvio del procedimento del recupero medesimo.
7. A decorrere dalla data di attribuzione dei miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1994/1995, in luogo dei benefici di cui al quinto comma dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981, come aggiunta dall'articolo 45 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, trova applicazione la perequazione automatica prevista dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'assegno residuale comunque attribuito ai sensi dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981.
Art. 101
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
2. Per gli oneri di funzionamento del Nucleo di verifica di cui al comma 1 dell'articolo 56, relativamente all'attività degli esperti esterni all'Amministrazione regionale ed a quelli previsti dalla convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 56 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
3. A tale fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 è istituito a decorrere dall'anno 1996, alla Rubrica n. 5, programma 0.6.1., tra le spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - il capitolo 611 (1.1.148.1.01.01) con la denominazione << Spese per l'individuazione e l'attività degli esperti esterni all'Amministrazione regionale membri del Nucleo di verifica dell'attività amministrativa (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
4. Al predetto onere complessivo di lire 100 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.
5. Il predetto capitolo 611, per i fini di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9, viene inserito nell'elenco n. 2 annesso alla legge regionale 9/1995.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 100, commi 2, 3, 4 e 7, previsti nell'ammontare annuo massimo complessivo di lire 300 milioni, fanno carico per lire 900 milioni relativi agli anni dal 1994 al 1996 e per lire 300 milioni relativi all'anno 1997, sugli stanziamenti per gli anni 1996 e, rispettivamente, 1997, del capitolo 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997, che presentano sufficiente disponibilità.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 100, comma 5, fanno carico al capitolo 590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 102
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.