CAPO I
COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 8
(Assunzione)
1. Il rapporto di lavoro si costituisce solo con la sottoscrizione, anteriormente all'ammissione in servizio, del contratto individuale.
2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova di tre mesi trascorsi i quali senza che sia intervenuta la proposta motivata di cui al comma 3, la prova si intende superata. Non si effettua il periodo di prova in caso di passaggio ad una qualifica superiore da parte di dipendente già inquadrato nel ruolo unico regionale.
3. Il mancato superamento del periodo di prova di cui al comma 2 è dichiarato e comunicato all'interessato dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, su proposta motivata del responsabile della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.
4. Avverso il provvedimento di cui al comma 3 è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, ricorso al Consiglio di amministrazione del personale, che può disporre, per una sola volta, eventuale proroga della prova per ulteriori tre mesi, presso altra struttura.
5. I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova. Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
Art. 9
(Mansioni)
1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
2. Il dipendente può essere adibito in maniera non continuativa a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore o di altro profilo professionale, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal Direttore della struttura cui è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.
Art. 10
1. Il dipendente regionale non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
2. Su richiesta dell'interessato il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale può autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. Quando la richiesta sia presentata da un Direttore regionale o equiparato l'autorizzazione viene concessa dall'Assessore competente.
3. A tal fine la Giunta regionale provvede a:
a) determinare criteri oggettivi ai quali attenersi nell'autorizzare l'espletamento di incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al comma 2;
b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.
4. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale o, nel caso di Direttore regionale o equiparato, l'Assessore competente, diffida il dipendente che svolga un'attività non autorizzata ad eliminare tale situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego. È peraltro fatta salva - pur rimossa la situazione di incompatibilità - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
5. La Giunta regionale istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei relativi compensi.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.
8. Sino all'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3 continua a trovare applicazione la normativa vigente.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7 ter, comma 1, L. R. 52/1980, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 1, L. R. 2/2015
CAPO II
ACCESSO ALLE QUALIFICHE DEL RUOLO REGIONALE
Art. 11
(Modalità di accesso)
1. L'accesso alle qualifiche del ruolo regionale avviene mediante:
a) concorso per titoli ed esami;
b) concorso per esami;
c) concorso per esami e successivo corso di formazione;
d) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente, per le qualifiche funzionali e i profili professionali per i quali è richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
e) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie di cui al Titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ed all'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno sono determinati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale, i posti resisi disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente da mettere a concorso nonché avviate, entro i successivi sessanta giorni, le procedure per l'assegnazione dei medesimi.
3. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 16, 17 e 18, l'individuazione, nell'ambito delle qualifiche funzionali dei profili professionali cui accedere mediante concorso per esami e successivo corso di formazione, avviene con il regolamento di cui all'articolo 22.
Art. 12
(Requisiti)
1. Per l'accesso alle qualifiche del ruolo regionale non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio o dell'abilitazione o iscrizione all'albo professionale allorché esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale di accesso in base alla normativa vigente.
Art. 13
(Ruolo professionale)
1. Il contratto collettivo può istituire un ruolo professionale per i dipendenti iscritti a ordini professionali o che svolgono attività regolate da ordini professionali.
2. Con il contratto collettivo sono definite le modalità di accesso al ruolo professionale e la disciplina dello stato giuridico-economico.
Art. 14
(Accesso alla qualifica di dirigente)
1. Alla qualifica funzionale di dirigente si accede mediante concorso per esami o per titoli ed esami.
2. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente i dipendenti regionali in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica funzionale di funzionario di almeno due anni, nonché del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
3. Sono altresì ammessi al concorso candidati, già in servizio da almeno cinque anni con qualifica di dirigente presso una struttura pubblica o privata o che abbiano svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni, in possesso dei requisiti generali per l'accesso nonché del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
Art. 15
(Accesso alla qualifica di funzionario)
1. Alla qualifica funzionale di funzionario si accede mediante concorso per esami o per titoli ed esami.
2. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario i dipendenti regionali in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica funzionale di consigliere di almeno cinque anni, nonché del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
3. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, sono altresì ammessi al concorso, in sede di prima applicazione e con riferimento ad una sola tornata concorsuale, i dipendenti regionali privi del diploma di laurea, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di un'anzianità di servizio nella qualifica funzionale di consigliere di almeno dieci anni, la cui anzianità giuridica nella qualifica suddetta inizi a decorrere da data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.
4. Sono altresì ammessi al concorso candidati, già in servizio presso enti locali in qualifica dirigenziale, ovvero, presso amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, comprese istituzioni universitarie e presso enti pubblici non economici, provenienti dall'ex carriera direttiva ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso nonché del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
Art. 16
(Accesso alla qualifica di consigliere)
1. Alla qualifica funzionale di consigliere si accede mediante concorso per esami o concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a dipendenti regionali con qualifica funzionale di segretario in possesso del diploma di laurea nonché, in sede di prima applicazione e con riferimento ad una sola tornata concorsuale, a dipendenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di una anzianità di servizio nella qualifica di segretario di almeno sei anni, la cui anzianità giuridica nella qualifica suddetta inizi a decorrere da data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.
3. Alla qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di conservatore del libro fondiario, si accede mediante concorso per esami e successivo corso di formazione.
Art. 17
(Accesso alla qualifica di segretario)
1. Alla qualifica funzionale di segretario si accede mediante concorso per esami o concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a dipendenti regionali con qualifica funzionale di coadiutore in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché, in sede di prima applicazione e con riferimento ad una sola tornata concorsuale, a dipendenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e di una anzianità di servizio nella qualifica di coadiutore di almeno sette anni, la cui anzianità giuridica nella qualifica suddetta inizi a decorrere da data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.
3. L'accesso alla qualifica funzionale di segretario, profili professionali di segretario tavolare, maresciallo del Corpo forestale regionale e maresciallo ittico avviene mediante concorso per esami e successivo corso di formazione.
4. Al concorso-corso per l'accesso ai profili professionali di maresciallo del Corpo forestale regionale ed ittico possono partecipare dipendenti regionali in servizio nella qualifica funzionale di coadiutore, profili professionali di guardia del Corpo forestale regionale ed ittica nonché candidati esterni che, fermo restando il titolo di studio di cui al comma 1, abbiano acquisito almeno dieci anni di comprovata esperienza nel Corpo forestale dello Stato o in corpi forestali di altre regioni o province autonome in una qualifica o livello e con una professionalità equiparabili alla qualifica funzionale di coadiutore, profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale.
Art. 18
(Accesso alla qualifica di coadiutore)
1. Alla qualifica funzionale di coadiutore, esclusi i profili professionali di guardia del Corpo Forestale Regionale ed ittica, si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro ovvero mediante concorso per esami o concorso per esami e successivo corso di formazione; è richiesto, quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità.
2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, il 50 per cento dei posti disponibili è attribuito mediante concorso per esami riservato a dipendenti regionali in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado nonché, in sede di prima applicazione e con riferimento ad una sola tornata concorsuale, a dipendenti in possesso della licenza di scuola elementare e di una anzianità di servizio nella qualifica di commesso o agente tecnico, anche sommate fra loro, di almeno cinque anni, la cui anzianità giuridica nelle qualifiche suddette inizi a decorrere da data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.
3. L'accesso alla qualifica funzionale di coadiutore, profili professionali di guardia del Corpo Forestale Regionale ed ittica, avviene mediante concorso per esami e successivo corso di formazione. Non trova in tal caso attuazione la riserva di posti di cui al comma 2.
Art. 19
(Accesso alle qualifiche di agente tecnico e commesso)
1. Alle qualifiche funzionali di agente tecnico e commesso si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro che abbiano assolto la scuola dell'obbligo e siano comunque in possesso della licenza di scuola elementare.
Art. 20
(Procedure)
1. Le procedure di accesso sono attuate, ove necessario, con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione avvalendosi se del caso della collaborazione di istituti specializzati e di esperti.
2. Ove il numero dei candidati lo renda necessario le prove d'esame possono svolgersi in più sedi.
Art. 21
(Commissioni giudicatrici)
1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima e da esperti estranei all'Amministrazione regionale. Le Commissioni giudicatrici del concorso-corso sono composte, con riferimento alla fase concorsuale da dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima e da esperti estranei all'Amministrazione regionale e, con riferimento alla fase del corso, da docenti del corso medesimo e da dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella di accesso con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima.
2. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici di cui al comma 1 coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Art. 22
(Modalità di esecuzione)
1. Con successivo regolamento sono definiti:
a) i requisiti generali di accesso, i titoli valutabili e la relativa documentazione;
b) le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) l' articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime nonché i titoli di studio richiesti quali requisiti;
d) i profili professionali cui accedere mediante concorso-corso nonché i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;
e) la composizione e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici;
f) le modalità ed i contenuti della selezione per l'assunzione degli iscritti nelle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette.
2. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati, in osservanza delle disposizioni comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché le qualifiche funzionali ed i profili professionali per l'accesso ai quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.
Art. 23
(Posti a concorso)
1. La graduatoria del concorso ovvero del concorso- corso è unica. Una volta assegnati i posti riservati al personale interno si procede alla copertura dei rimanenti posti secondo l'ordine della graduatoria unica di merito; i posti riservati al personale interno che risultino non coperti, sono assegnati ai candidati esterni.
Art. 24
(Approvazione della graduatoria)
1. La Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.
2. La graduatoria è valida per la copertura dei posti che risultino disponibili nei diciotto mesi successivi a quello cui si riferiscono i posti messi a concorso.
3. La graduatoria approvata è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 25
(Conferimento dei posti)
1. I candidati risultati vincitori sono invitati entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:
a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere agli accertamenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine indicato al comma 1 o di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.
3. Qualora i candidati risultati vincitori siano dipendenti regionali, la nomina nella nuova qualifica funzionale decorre a tutti gli effetti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso; alla medesima data si fa riferimento ai fini della determinazione dell'anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale. Viene attribuito, nella nuova qualifica funzionale, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della nuova qualifica e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza.
Art. 26
(Abrogazione di norme e norme transitorie)
2. Sono portate a compimento le procedure di mobilità verticale per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano state già attivate le relative procedure.
3. Restano salve le procedure di mobilità verticale da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio.
CAPO III
INFERMITÀ
Art. 27
(Infermità per causa di servizio)
1. Ai fini dell'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni contratte o subite per eventi riconducibili all'attività di servizio prestata nonché ai fini della liquidazione dell'eventuale equo indennizzo, trova applicazione la normativa dello Stato vigente in materia.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle domande presentate in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
(Assegnazione ad altro profilo professionale)
1. L'assegnazione per motivi sanitari ad altro profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale può essere richiesta dal dipendente interessato il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell'inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L'Amministrazione sottopone il dipendente ad opportuno accertamento sanitario da parte di medici o istituti scelti dall'Amministrazione medesima. L'accertamento sanitario deve altresì attestare che il dipendente è impiegabile in altro profilo professionale della qualifica funzionale di appartenenza.
2. L'assegnazione può essere altresì disposta d'ufficio previo accertamento sanitario ai sensi del comma 1; il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.
3. L'assegnazione è disposta, anche in soprannumero, con provvedimento motivato del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, sentito il Consiglio di Amministrazione del personale. L'individuazione del nuovo profilo professionale viene operata sentito il dipendente interessato.
Art. 29
(Assegnazione a qualifica funzionale inferiore)
1. L'assegnazione per motivi sanitari ad un profilo professionale rientrante in una qualifica funzionale inferiore a quella di appartenenza può essere richiesta dal dipendente interessato il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell'inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L'Amministrazione sottopone il dipendente ad accertamento sanitario da parte di medici o istituti scelti dall'Amministrazione medesima. L'accertamento sanitario deve altresì attestare che il dipendente è idoneo all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale di nuova assegnazione.
2. L'assegnazione può essere altresì disposta d'ufficio previo accertamento sanitario ai sensi del comma 1; il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.
3. L'assegnazione è disposta, anche in soprannumero, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale.
4. Il dipendente assegnato alla qualifica inferiore conserva il trattamento economico in godimento; ai fini della determinazione dell'anzianità giuridica ed economica nella nuova qualifica funzionale viene valutato anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.
CAPO IV
SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 30
(Tipologia delle sanzioni)
1. Il dipendente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) multa;
c) sospensione dal servizio;
d) licenziamento disciplinare.
2. Al dipendente che abbia commesso la medesima infrazione, per la quale nel biennio precedente gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare, può essere applicata la sanzione immediatamente superiore.
Art. 31
(Richiamo scritto e multa)
1. Il richiamo scritto è comminato per lievi inadempimenti degli obblighi del lavoratore.
2. La multa consiste in una trattenuta sulla retribuzione non superiore all'importo di quattro ore lavorative.
3. La multa è inflitta per:
a) negligenza in servizio o inosservanza di direttive o istruzioni impartite dal responsabile della struttura organizzativa d'appartenenza;
b) violazione degli obblighi di collaborazione;
c) reiterata violazione degli obblighi inerenti all'orario di lavoro;
d) contegno scorretto o offensivo;
e) non grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio.
Art. 32
(Sospensione dal servizio)
1. La sospensione dal servizio ha una durata massima di sei mesi e comporta la privazione della retribuzione.
2. La sospensione dal servizio è inflitta per:
a) tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;
b) grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio;
c) grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilità comunque eliminata in seguito all'ottemperanza alla diffida di cui al comma 4 dell'articolo 10;
d) comportamenti consistenti nell' illecito uso di beni pubblici;
e) assenza ingiustificata per un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi;
f) ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro non sanzionabile con il licenziamento disciplinare.
Art. 33
(Licenziamento disciplinare)
1. Il licenziamento disciplinare è inflitto per giusta causa o per giustificato motivo determinato da notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, tra i quali in particolare:
a) violazione dei doveri d' ufficio compiuta con dolo o colpa grave, che abbia prodotto notevole pregiudizio all'interesse pubblico o ad interessi privati;
b) comportamenti di particolare gravità consistenti nell'illecito uso di beni pubblici;
c) distrazione di beni pubblici o di somme amministrate o tenute in deposito;
d) prolungata tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;
e) assenza ingiustificata per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi;
f) mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 4 dell'articolo 10;
g) condanna in via definitiva per delitti di particolare gravità connessi all'espletamento di una funzione o di un pubblico servizio ovvero per delitti per i quali sia stata inflitta l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a cinque anni od altri reati che incrinino gravemente la fiducia nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa.
Art. 34
(Procedimento disciplinare)
2. Qualora il Direttore di Servizio o il Direttore regionale o equiparati vengano a conoscenza di un fatto commesso da un dipendente assegnato alla struttura da questi diretta, che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, compiuti gli opportuni accertamenti, contestano per iscritto l'addebito, assegnando un termine a difesa non inferiore a quindici giorni e non superiore a venti giorni.
3. Se il Direttore competente alla contestazione ai sensi del comma 2 ritiene che il fatto debba essere sanzionato con il richiamo scritto o con la multa, provvede direttamente all'irrogazione della sanzione entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2, ovvero dal giorno del ricevimento delle osservazioni scritte da parte del dipendente.
4. Nel caso in cui il Direttore ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione più grave formula, entro il termine di cui al comma 3, la propria proposta e trasmette gli atti al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, dandone contestualmente comunicazione all'interessato.
5. La sospensione dal servizio è irrogata dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, il quale preliminarmente procede, ove occorra, ad ulteriori accertamenti e a nuove contestazioni, assegnando conseguentemente un nuovo termine a difesa, determinato ai sensi del comma 2.
6. Entro dieci giorni dalla scadenza del nuovo termine ovvero dal giorno del ricevimento della proposta di cui al comma 4, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale procede all'audizione dell'interessato. Il dipendente può essere rappresentato da un procuratore o dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Qualora l'interessato o il suo rappresentante non si presenti all'audizione il procedimento disciplinare viene comunque concluso.
7. Il Direttore che commina la sanzione disciplinare ne dà contestuale comunicazione alla Giunta regionale.
8. Qualora il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ritenga debba essere inflitta la sanzione del licenziamento, trasmette copia degli atti all'Assessore all'organizzazione ed al personale, congiuntamente al quale provvede all'eventuale istruttoria di cui al comma 5, nonché all'audizione obbligatoria dell'interessato. Il licenziamento disciplinare è irrogato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.
9. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei Direttori regionali o equiparati è effettuata dalla Giunta regionale, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.
10. I soggetti cui compete l'irrogazione della sospensione dal servizio e del licenziamento disciplinare concludono il procedimento del quale sono stati investiti anche con l'irrogazione di una sanzione minore.
Art. 35
(Collegio arbitrale di disciplina)
1. Il Collegio arbitrale di disciplina è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da un esperto in diritto del lavoro esterno all'Amministrazione, con funzioni di Presidente, scelto in una terna designata, ogni cinque anni, dal Presidente della Corte d'appello di Trieste, da due rappresentanti dell'Amministrazione con qualifica di dirigente e da due rappresentanti dei dipendenti di qualifica non inferiore a quella del dipendente al quale è stata irrogata la sanzione.
2. I rappresentanti dei dipendenti sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali; in caso di mancata designazione congiunta entro il termine di dieci giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle organizzazioni medesime sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe loro conferite dai dipendenti della Regione per la ritenuta dei contributi sindacali.
3. Entro venti giorni dalla comunicazione del richiamo scritto, multa o sospensione dal servizio, il dipendente può chiedere, anche per mezzo di un procuratore o dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, che sulla decisione si pronunci il collegio arbitrale di disciplina. Decorsi trenta giorni dalla richiesta senza che la Giunta regionale abbia provveduto alla nomina del Collegio arbitrale di disciplina, la sanzione resta senza effetto. Se l'Amministrazione adisce l'autorità giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio, salva l'applicazione dell'articolo 37.
4. Il Collegio arbitrale di disciplina emette la sua decisione entro sessanta giorni dallo scadere del termine assegnato alla Giunta regionale per aderire all'arbitrato e l'Amministrazione vi si conforma salve le impugnazioni nei modi di legge. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
5. Al Presidente del Collegio arbitrale di disciplina spetta un gettone di presenza determinato dalla Giunta regionale e compreso tra un minimo di lire 200.000 ed un massimo di lire 400.000.
Art. 36
(Sospensione del procedimento disciplinare)
1. La Giunta sospende il procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale qualora per il fatto addebitato al dipendente sia iniziata l'azione penale.
Art. 37
(Sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria)
1. La Giunta regionale può disporre la sospensione cautelare dal servizio e dallo stipendio del dipendente nei cui confronti sia iniziata l'azione penale ai sensi dell'
articolo 405 del Codice di procedura penale quando la natura del reato sia particolarmente grave e sussistano ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione cautelare può essere altresì disposta nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per infrazioni sanzionabili con la sospensione dal servizio o con il licenziamento disciplinare.
3. La sospensione cautelare è obbligatoria quando sia stato adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale per il periodo in cui permane la restrizione.
4. Al dipendente sospeso cautelarmente spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione.
5. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio, nel computo del periodo per essa previsto viene incluso il periodo di sospensione cautelare eventualmente già trascorso, con conseguente recupero dell'assegno alimentare di cui al comma 4.
6. Qualora il procedimento disciplinare si concluda senza l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2, il dipendente sospeso cautelarmente ha diritto all'immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.
Art. 38
(Effetti della conclusione del giudizio penale)
1. La sospensione cautelare, se ancora efficace, cessa al momento del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. Di tale fatto, nonché del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna, il dipendente deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione.
2. La sentenza di proscioglimento passata in giudicato comporta il diritto all'immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.
3. Qualora il dipendente sia stato condannato, con sentenza o decreto penale passati in giudicato, la Giunta regionale, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha notizia, delibera se disporre la riammissione in servizio, la riassunzione del procedimento disciplinare eventualmente sospeso o il licenziamento.
4. In caso di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna, il dipendente precedentemente licenziato viene riammesso in servizio, anche in soprannumero, nella medesima qualifica funzionale posseduta al momento del licenziamento.
Art. 39
(Abrogazione di norme)
2. I procedimenti disciplinari pendenti sono regolati, fino al loro esaurimento, dalle disposizioni vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.